Detrazioni fiscali Ecobonus e intestazione bonifico, chiarimenti dalle Entrate

  • 17 Luglio 2018

Nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico (o della fattura), la detrazione a chi spetta? Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate rispondendo a un contribuente.

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Se il nominativo indicato nella scheda informativa per l’Enea non coincide con l’intestatario del bonifico di pagamento, a chi spetta la detrazione?

A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate per sciogliere il dubbio di un contribuente.

I soggetti che possono fruire della detrazione Irpef per gli interventi finalizzati al risparmio energetico – spiega l’Agenzia – sono indicati nella scheda informativa da trasmettere all’Enea.

Nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico (o della fattura), la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti invece intestatario dei predetti documenti.

A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale di sostenimento.

Le integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio; è esclusa, infatti, la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, pagina 306).

Documenti utili:

 

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