Con una recente sentenza (n. 592/2019, in allegato in basso per gli abbonati) il Tar della Campania/sezione di Salerno ha accolto il ricorso presentato dal titolare di un’attività di ristorazione a Nocera Inferiore per chiedere l’annullamento, tra gli altri atti, dell’ordinanza comunale che aveva disposto di demolire l’impianto di trattamento fumi/odori a servizio del locale commerciale.
La vicenda riguardava l’installazione di un impianto fumario in un condominio che si era sempre detto contrario all’intervento, lamentando la formazione di odori e la rumorosità dell’impianto stesso.
Tuttavia, scrivono i giudici (neretti e corsivi nostri), deve escludersi “che la canna fumaria de qua possa essere assimilata, per le sue concrete caratteristiche (“l’impianto della ricorrente è di piccole dimensioni, con nessun impatto sul paesaggio e non modifica minimamente il prospetto condominiale”), ad opera, per la quale fosse necessario il permesso di costruire, con conseguente impossibilità d’ordinarne la demolizione […]”.
Nella sentenza c’è anche un riferimento alla massima seguente (neretti nostri): “La canna fumaria deve ritenersi un’opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale, per la cui realizzazione non è necessario il permesso di costruire, a meno che non si tratti di opere di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell’immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire. Nella specie, il Comune ha completamente omesso qualsiasi indagine, dando per scontata la misura demolitoria, senza alcuna motivazione sul punto e comunque nell’implicito erroneo assunto che le canne fumarie debbano tout court ricondursi ad opere sottoposte a permesso” (Tar Abruzzo – L’Aquila, Sez. I, 7/04/2016, n. 209).
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