Caldaie domestiche, i rischi con meno controlli periodici in loco

CATEGORIE:

Una bozza di Dpr prevede verifiche da remoto per i circa 20 milioni di impianti termici installati nelle abitazioni. Ma le banche dati sono insufficienti e aumenterebbero le incognite sulla sicurezza. La replica del Mase.

ADV
image_pdfimage_print

Le ispezioni “in situ” delle caldaie domestiche, cioè fatte di persona, potrebbero presto non essere più obbligatorie, sostituite da controlli a distanza.

Il Mase sta lavorando a una riforma del Dpr 74/2013 che definisce i criteri generali per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici. Da una bozza del nuovo decreto (allegata in basso) è emerso un punto che ha allarmato gli operatori e diverse associazioni.

L’articolo 8 contiene una norma tecnica che, nella sostanza, elimina le verifiche in presenza per tutti gli impianti sotto i 70 kW, praticamente tutte le caldaie domestiche, che in Italia sono circa 20 milioni, di cui almeno 7 milioni con più di 15 anni di età.

In sostituzione sarebbero previsti soltanto dei controlli documentali, effettuati a distanza dagli enti delegati, su impianti di potenza utile nominale uguale o superiore a 20 kW.

In cosa consistono le revisioni obbligatorie

La manutenzione periodica della caldaia è oggi un obbligo stabilito dalla legge. La normativa regola la frequenza con cui eseguire i dovuti controlli, volti a prevenire il rischio di incidenti legati al malfunzionamento e all’invecchiamento dell’impianto e per migliorarne l’efficienza energetica.

Il controllo della caldaia consiste in una serie di test diagnostici che consentono di valutarne in modo approfondito lo stato generale, esaminando e verificando il corretto funzionamento delle sue componenti. Il “check up” prevede due interventi principali: la manutenzione ordinaria e il controllo dei fumi.

La prima è un’attenta verifica dei parametri di funzionamento e delle regolazioni della caldaia, seguita da una pulizia dell’apparecchio. Durante questa operazione, vengono esaminate diverse parti che, a causa dell’intenso e ripetuto utilizzo, sono maggiormente soggette al deterioramento, e ne vengono testate le prestazioni.

Mentre la seconda ha invece lo scopo di verificare la sicurezza e l’efficienza energetica dell’impianto, determinando i valori di tiraggio della caldaia, la regolazione del bruciatore e la temperatura dei fumi di combustione.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, la legge non fissa uno standard valido per tutti gli apparecchi: la periodicità esatta va definita secondo diversi fattori, come le indicazioni dell’installatore (riportate ad esempio nel libretto d’impianto), le istruzioni del fabbricante della caldaia o la normativa tecnica applicabile (norme Uni/Cei).

L’obbligo per legge di effettuare delle verifiche secondo una precisa cadenza è invece previsto per il controllo dei fumi. Infatti, l’allegato A del DPR n. 74/2013 stabilisce la periodicità, riassunta nella tabella seguente.

Controlli inefficaci

A sollevare dei dubbi è stata l’Unione artigiani Milano-Monza Brianza. “Ci siamo accorti che qualcosa di grosso stava per accadere, e abbiamo deciso di accendere un faro prima che il decreto venisse pubblicato”, spiegano fonti dell’associazione a QualEnergia.it, precisando che la bozza in questione rappresenta l’ultimo aggiornamento dell’iter del provvedimento.

Marco Accornero, segretario generale dell’Unione, in una nota ha definito questa riforma “un passo indietro sul piano della sicurezza domestica, della salute, dell’efficienza energetica e della tutela ambientale” e ha chiesto che la norma venga “rivista immediatamente”.

Il rischio è quello di affidare la sicurezza delle abitazioni a un sistema informativo che oggi risulta frammentato e disomogeneo. “I catasti regionali funzionano a macchia di leopardo e senza una reale interoperabilità tre le banche dati disponibili e i controlli, con poche eccezioni territoriali, risultano complessivamente insufficienti. Ad oggi, ad esempio, in molte zone d’Italia non si riesce a far dialogare i sistemi dei fornitori di gas con i dati catastali, anagrafici e di abitabilità con i dati dell’impianto”, commenta l’associazione.

Il nodo sicurezza

La riduzione delle ispezioni in situ potrebbe incidere direttamente anche sulla sicurezza delle persone. Le verifiche sul campo rappresentano, infatti, uno strumento essenziale di prevenzione, in grado di individuare criticità legate alla combustione, all’installazione o all’evacuazione dei fumi che difficilmente emergono dalla semplice analisi documentale.

“In un Paese come il nostro – spiega Accornero – caratterizzato da un parco impiantistico in larga parte obsoleto, l’eliminazione dei controlli diretti rischia di abbassare in modo significativo il livello di tutela della sicurezza domestica, aumentando l’esposizione dei cittadini a incidenti evitabili”.

In particolare, secondo i dati del Comitato Italiano Gas rielaborati da Unione Artigiani, tra il 2019 e il 2023 si sono registrati 1.119 sinistri da gas canalizzato per usi civili, con 128 decessi e 1.784 feriti. A questi si aggiungono le morti premature, stimate da altre fonti in almeno 20mila l’anno, causate dal mix di emissioni di CO₂, NOx e polveri sottili, cui il riscaldamento domestico contribuisce per oltre la metà.

La replica del Mase

In un comunicato il Mase ha replicato alle contestazioni ricevute, sottolineando che il testo è per il momento soltanto una bozza e non una versione definitiva e che non ci sarà “alcun passo indietro sulla sicurezza, né sugli obiettivi di efficienza energetica”.

“Il nuovo DPR – si legge – deve tenere conto degli obiettivi fissati dal decreto legislativo che recepisce la direttiva comunitaria, tra cui ottimizzare il rapporto costi-benefici per la collettività e semplificare l’attività di ispezione”.

Il ministero ha anche evidenziato la differenza tra i controlli di efficienza energetica, adempimenti periodici obbligatori a cura di un tecnico certificato, e l’ispezione o accertamento, che avvengono “a campione” da parte delle autorità preposte.

Rispetto ad oggi, il nuovo decreto incrementa la frequenza dei controlli da quattro a due anni per gli impianti a gas di potenza tra i 70 e 100 kW, innalzando da dieci e venti kW la soglia minima del controllo e lasciando immutata quella per gli impianti a gas di potenza da 20 a 70 kW, ossia quattro anni.

Sarebbe mantenuta la frequenza originaria anche per gli impianti alimentati a combustibili solidi. Le attività di controllo obbligatorie verrebbero dunque rese più frequenti per gli impianti più diffusi e influenti dal punto di vista energetico ed emissivo.

Per quanto riguarda invece le attività di accertamento e ispezione, “in linea con i nuovi principi del decreto legislativo 192/2005 e con l’obiettivo di aumentarne l’efficacia, sono previsti controlli documentali, dunque accertamenti, per gli impianti tra i 20 e i 70 kW, e controlli in situ per gli impianti di potenza superiore”, spiega il Mase. Le ispezioni “si indirizzano dunque sugli impianti di maggiore potenza e rilevanza in termini di sistema, con accertamento documentale per quelli più piccoli”.

Ricordiamo che in ogni caso viene lasciata a Regioni e Province autonome la possibilità di ampliare il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire controlli e ispezioni.

Controlli di efficienza ogni 4 anni

Oltre all’abolizione delle ispezioni fisiche, il nuovo schema di decreto stabilisce un altro standard destinato a far discutere: un solo controllo di efficienza energetica ogni quattro anni come soglia minima nazionale. Un meccanismo che rischia di penalizzare quei territori che, nel tempo, hanno investito in modelli di controllo più rigorosi ed efficaci.

Con le nuove regole, inoltre, scompaiono dal Catasto Impianti e dai relativi controlli i generatori di calore fino a 10 kW (5 kW per gli impianti dotati di generatore di calore a combustibile solido): questi impianti non avranno più un libretto e non saranno più censiti.

È probabile che l’intenzione del governo sia eliminare un onere per le famiglie, ma farlo in questo modo, come abbiamo visto, pone delle incognite dal punto di vista della sicurezza e dell’ambiente.

Secondo Arse (Associazione riscaldamento senza emissioni), la soluzione va individuata alla radice, accelerando l’uscita dal gas negli edifici e favorendo la diffusione di tecnologie elettriche efficienti e sicure, a partire dalle pompe di calore.

Come spiega in un comunicato il presidente dell’associazione, Riccardo Bani, “se l’obiettivo del ministero è davvero semplificare e ridurre i costi per i cittadini, la strada non è ridurre i controlli su un sistema obsoleto e rischioso, ma accompagnare famiglie e condomìni verso l’uscita dal gas. Meno caldaie a combustione significa meno controlli necessari, meno incidenti e meno emissioni”.

Le caldaie a gas “resistono”

Intanto l’iter di graduale abbandono delle caldaie fossili a gas ha di recente subìto una battuta di arresto. La Commissione europea ha messo in consultazione fino al 23 gennaio 2026 una bozza del regolamento “Ecodesign” 813/2013 sugli apparecchi per il riscaldamento degli ambienti, con maglie più larghe per quanto riguarda la soglia minima di efficienza energetica stagionale degli impianti, di fatto “salvando” le caldaie a gas dalla messa al bando dal 2029 (Salta lo stop per le caldaie a gas nelle nuove norme Ecodesign).

Ricordiamo inoltre che l’Italia è incappata nella procedura d’infrazione Ue per non aver rispettato il divieto di incentivare l’acquisto di caldaie fossili, scattato il primo gennaio 2025 ai sensi della direttiva Epbd (art. 17, paragrafo 15), che chiede l’istituzione di una norma quadro che vieti tout court l’incentivazione.

Nel nostro Paese le detrazioni fiscali si sono adeguate al 1° gennaio 2025 con l’ultima legge di bilancio, ma non è mai stata prevista una norma generale, mentre le caldaie a gas sono presenti nel conto termico 2.0 ancora in vigore.

Articolo aggiornato il 17/12 per dare conto della sopraggiunta replica del Mase

ADV
×
Privacy Policy Cookie Policy