Bonus edilizi: la nuova circolare delle Entrate su visti di conformità e asseverazioni

Indicazioni e chiarimenti alla luce del decreto Antifrodi. Sintesi e testo allegato.

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L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una nuova circolare (link in basso) con indicazioni e chiarimenti sui nuovi obblighi introdotti dal cosiddetto decreto Antifrodi 157/2021, in tema di visto di conformità e asseverazioni per il Superbonus e gli altri bonus edilizi.

Superbonus: cosa cambia per il visto di conformità

In materia di Superbonus, evidenzia una nota dell’Agenzia delle entrate, una novità riguarda il visto di conformità sui dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione.

Il decreto, infatti, ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche quando il Superbonus è utilizzato come detrazione in dichiarazione e non più, quindi, solo in caso di opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura, come previsto in precedenza.

La novità si applica alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021, data di entrata in vigore del decreto antifrodi: questo criterio temporale vale per le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni) e gli enti non commerciali cui si applica il criterio di cassa, e anche per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali cui si applica il criterio di competenza.

Con una eccezione, però: il visto di conformità rimane non obbligatorio se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia (modello 730 o modello Redditi), oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730).

Niente visto di conformità ad hoc per il Superbonus anche quando sussiste il visto di conformità sull’intera dichiarazione, già richiesto in alcune circostanze. La circolare specifica, infine, che le spese sostenute per l’apposizione del visto sono detraibili anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus direttamente nella propria dichiarazione dei redditi.

Le novità per gli altri bonus edilizi

Per tutti gli altri bonus edilizi diversi dal Superbonus, prosegue la nota delle Entrate, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. L’attestazione, che deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati, certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi.

L’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 novembre 2021. Le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia abbia rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina, per cui non sono richiesti l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese.

Inoltre, come spiegato nelle Faq del 22 novembre, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’asseverazione non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021, in relazione a una fattura da parte di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Da notare che la tabella riepilogativa sulle modifiche per visto di conformità e attestazione, pubblicata a pag. 14 della circolare, riporta le diciture “prima del 12-11-2021” e “dopo il 12-11-2021”, mentre sarebbe stato più corretto scrivere “dal 12-11-2021” perché le novità sono in vigore, per l’appunto, dal 12 novembre.

I controlli sulle comunicazioni che presentano profili di rischio

Entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di queste comunicazioni se emerge un determinato profilo di rischio.

Di conseguenza, il termine di scadenza previsto per l’utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione degli effetti della comunicazione stessa (al massimo di 30 giorni).

Oltre a questi controlli a monte, per evitare la circolazione di crediti indebiti, l’Agenzia effettuerà controlli e accertamenti a posteriori, secondo quanto previsto dalla legge.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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