Bonus edilizi e obbligo di assicurazione professionale, nuovi chiarimenti dai commercialisti

I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni possono scegliere tra tre diversi tipi di polizza assicurativa: normale RC per danni da attività, a consumo, single project.

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I soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni ai fini delle detrazioni fiscali del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi, non devono necessariamente stipulare una polizza assicurativa cosiddetta “single project” (cioè una polizza differente per ogni cantiere), ma possono scegliere tra tre diversi tipi di polizza.

Questo, in sintesi, il chiarimento fornito dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), in risposta a una domanda inviata dal Consiglio dei commercialisti di Ravenna (link in basso).

Le tre possibilità citate nel documento sono:

  • la normale polizza per danni da attività professionale che non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione, con un massimale non inferiore a 500mila euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario e che garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni;
  • una polizza cosiddetta “a consumo” dedicata alle attività in oggetto, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile;
  • una polizza a singolo progetto.

Nella risposta, da un punto di vista normativo, si fa riferimento al comma 14 dell’articolo 119 del decreto Rilancio 34/2020, risultante dalle modifiche recate dall’articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto Antifrodi 13/2022, poi trasfuso nell’articolo 28-bis, comma 2, lettera b) introdotto in sede di conversione del decreto Sostegni ter 4/2022.

In sostanza, il Consiglio nazionale dei commercialisti conferma “i chiarimenti forniti dall’Ania, l’associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, sullo specifico tema in oggetto, secondo cui, anche dopo le modifiche al comma 14 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni conservano la possibilità di scegliere tra le tre diverse tipologie di polizza assicurativa ivi previste”.

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