Il lungo lavoro avviato da Bruxelles nel 2022 per interrompere le forniture energetiche dalla Russia vede oggi (3 dicembre) un passaggio fondamentale.
La presidenza danese del Consiglio Ue e gli eurodeputati delle commissioni Industria e Commercio internazionale hanno raggiunto un’intesa informale su una proposta della Commissione europea per lo stop al gas e la graduale eliminazione del petrolio da Mosca.
Si tratta di una bozza di regolamento predisposta nell’ambito del piano RepowerEU e avanzata a giugno, su cui si attende ora l’approvazione definitiva del Parlamento Ue (prevista tra il 15 e il 18 dicembre) e del Consiglio.
Nel corso dei negoziati, gli eurodeputati hanno insistito per vietare anche le importazioni di petrolio russo e ottenuto l’impegno della Commissione a elaborare una specifica proposta legislativa, da presentare a inizio 2026, affinché lo stop entri in vigore entro la fine del 2027.
Sul fronte del gas, invece, si prevede già l’eliminazione graduale delle importazioni di Gnl entro il 31 dicembre 2026 e via tubo entro il 30 settembre 2027.
Più nel dettaglio:
- per i contratti di fornitura a breve termine conclusi prima del 17 giugno 2025, il divieto di import gas si applicherà dal 25 aprile 2026 per il Gnl e dal 17 giugno 2026 per i gasdotti;
- per i contratti a lungo termine Gnl conclusi prima del 17 giugno 2025 il divieto si applicherà dal 1° gennaio 2027, in linea con il 19° pacchetto di sanzioni alla Russia;
- per i contratti a lungo termine relativi ai gasdotti il divieto entrerà in vigore il 30 settembre 2027, a condizione che gli Stati membri siano sulla buona strada per soddisfare gli obiettivi di riempimento degli stoccaggi previsti dal relativo regolamento Ue, con un’eventuale proroga fino al 1° novembre 2027.
Le modifiche ai contratti esistenti, comunque, saranno consentite solo per scopi strettamente operativi e non potranno comportare un aumento dei volumi o dei prezzi.
Anche gli Stati membri dovranno fare la loro parte presentando entro il 1° marzo 2026 dei piani nazionali di diversificazione, che saranno valutati entro tre mesi dalla Commissione Ue.
L’obbligo di redigere un piano nazionale di diversificazione si applicherà anche agli Stati membri che continuano a importare petrolio russo, con l’obiettivo di cessare tali flussi.
Sono infine previste: sanzioni a privati e aziende che eludono i contenuti del regolamento; una clausola che consente di sospendere temporaneamente l’applicazione del regolamento in caso di particolari minacce alla sicurezza energetica; il riesame del regolamento entro due anni dall’entrata in vigore.
Le Dogane e la candidatura italiana all’Autorità europea
Per dare certezza al percorso e ai risultati che si vogliono raggiungere, i co-legislatori hanno previsto garanzie contro l’elusione che si aggiungono al quadro di controllo e sorveglianza doganale già in vigore.
Ad esempio, nel periodo di transizione, l’import dalla Russia è subordinato ad autorizzazione preventiva con informazioni molto dettagliate da presentare almeno un mese prima dell’ingresso in Ue del gas, in modo da garantire che le forniture siano esattamente compatibili con quelle indicate nei contratti.
Allo stesso modo, per il gas non proveniente da Mosca si dovrà comunque garantire un adeguato livello di informazione sulla provenienza, con dati forniti almeno cinque giorni in anticipo.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, eurodeputati e Consiglio hanno concordato che questa procedura di autorizzazione preventiva non si applicherà alle importazioni da Paesi che soddisfano determinati criteri, come i principali produttori di gas che hanno esportato più di 5 miliardi di metri cubi in Ue nel 2024 e che vietano o limitano le importazioni di gas russo, oppure paesi privi di infrastrutture per l’importazione.
Sulla base del monitoraggio continuo da parte delle autorità doganali e di autorizzazione, la Commissione può modificare l’elenco dei paesi esentati, ad esempio in caso di elusione documentata.
Infine, per evitare aggiramenti dei divieti, il nuovo regolamento istituisce meccanismi di monitoraggio e l’obbligo per le autorità coinvolte di cooperare e scambiare informazioni sulle importazioni.
Si tratta di una serie di compiti e funzioni cui dovrà partecipare anche la futura Autorità doganale europea, per la quale l’Italia ha recentemente deciso di candidare Roma come sede ufficiale (quartiere Eur).
Questo ente è previsto dalla riforma doganale dell’Ue, come si legge in una nota del Mef, e avrà il compito di gestire il “data hub europeo”, armonizzare le procedure e coordinare l’analisi dei rischi e le attività operative tra le amministrazioni degli Stati membri.
“La proposta italiana si fonda sulle competenze maturate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana, riconosciuta tra le più avanzate in Europa per digitalizzazione, integrazione dei dati, contrasto alle frodi e attuazione del Codice doganale dell’Unione”.


























