Scorporo in bolletta per i membri delle CER: un traino per l’energia di comunità

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I kWh di energia condivisa virtualmente potranno essere detratti direttamente dalla bolletta e si potranno avere più contratti di fornitura per una stessa utenza. Ma a quando il recepimento della direttiva?

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Chiusa la possibilità di richiedere il 40% a fondo perduto per gli impianti messi in disponibilità delle CER con il PNRR, attendiamo ora di capire se e come saranno finanziate le richieste inviate al GSE dopo il raggiungimento del plafond che, con la rimodulazione, è passato da 2,2 miliardi a 795 milioni (Comunità energetiche e Pnrr: doccia fredda per operatori, professionisti e potenziali beneficiari).

L’ultimo e definitivo aggiornamento del GSE al 30 novembre dice di risorse richieste per 1.456 milioni € per una potenza degli impianti di 3.343,8 MW.

Nel frattempo, per cominciare a farsi un’idea di come può cambiare (ancora) l’assetto delle configurazioni di autoconsumo diffuso, può essere utile rileggere lo “Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1711”, che modifica le direttive UE 2018/2001 e 2019/944 (Cosa aspettarsi dopo il recepimento del market design elettrico).

Vogliamo dedicare questo approfondimento, in collaborazione con l’ingegner Pasquale Capezzuto, Presidente dell’Associazione Energy Managers, proprio al conseguente impatto che avranno queste modifiche sulle Comunità Energetiche Rinnovabili e sui suoi membri.

Anche i consumatori che condividono virtualmente l’energia diventano clienti attivi

La definizione di cliente attivo si amplia e include oltre a produttori e consumatori anche chi consuma l’energia condivisa e partecipa a meccanismi di flessibilità o efficienza energetica, anche senza produrre energia.

Infatti, lo schema di decreto, spiega Capezzuto, aggiunge il comma 8-quater all’articolo 14 del D.Lgs 201/2019 che recita:

i clienti attivi che partecipano alla condivisione dell’energia rinnovabile:

a) hanno diritto allo scorporo in bolletta della quota di energia condivisa, fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili, …

d) hanno accesso a schemi contrattuali tipo su base volontaria che prevedano condizioni eque e trasparenti per gli accordi di condivisione dell’energia.

Ci ricorda Capezzuto che tale indicazione è in linea con il comma 4 dell’articolo 15 della direttiva UE 2019/944 e che la sua attuazione in Italia non è stata possibile a suo tempo a causa di problemi organizzativi di DSO e GSE. Ecco cosa vi si legge:

Gli Stati membri assicurano che i clienti attivi che partecipano alla condivisione dell’energia abbiano diritto a che l’energia elettrica condivisa immessa nella rete sia dedotta dal consumo totale misurato entro un intervallo di tempo non superiore al periodo di regolazione degli sbilanciamenti e fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili.

L’energia condivisa scorporata dalla bolletta

L’ampliamento della definizione di cliente attivo, pertanto, ha un’implicazione importante e cioè che anche la condivisione dell’energia insieme all’energia consumata fisicamente viene considerata nella bolletta.

Infatti, l’energia condivisa viene dedotta dal consumo totale della bolletta entro l’intervallo di regolazione, tipicamente orario o quartorario. DSO e GSE, come previsto, metteranno a disposizione sistemi informatici e dati di misurazione per la ripartizione e il calcolo.

Così non si sarà costretti a pagare al proprio fornitore l’energia prelevata dalla rete a prezzo pieno per ricevere successivamente gli incentivi fissati dalle singole CER per la parte di energia condivisa. Sarà infatti contabilizzata l’energia assorbita al netto di quella condivisa all’interno della comunità.

“I gestori dei sistemi di distribuzione e trasmissione – dice Capezzuto – sono tenuti alla raccolta, convalida e comunicazione dei dati di misura rilevanti per la quantificazione dell’energia condivisa al GSE, il quale monitorerà, con cadenza mensile, i dati relativi all’energia elettrica condivisa e fornirà un punto di contatto per la registrazione degli accordi di condivisione dell’energia per ricevere informazioni utili alla condivisione, punti di misurazione, cambiamenti ubicazione e partecipazione degli utenti”.

Vediamo allora come potrebbe funzionare. Gli impianti nelle disponibilità della CER immettono in rete energia che, contestualmente, viene prelevata dai consumer. Questi pagheranno in bolletta la sola quota di energia che hanno prelevato in assenza di condivisione.

Ipotizzando un prezzo dell’energia in bolletta di 0,25 € kWh e un consumo totale di 1.000 kWh, avremmo:

  • Consumo totale: 1.000 kWh x 0,25 € = 250,00 € totale attuale della bolletta
  • Quota prelevata in condivisione: 750 kWh x 0,25 € = 187,50 € dedotti dalla bolletta
  • Quota residua addebitata in bolletta: 250 kWh x 0,25 € = 62,50 €
  • Totale bolletta: 62,50 € invece di 250 €, con un risparmio diretto di 187,50 €

Per la quota di energia condivisa si continueranno a pagare in bolletta oneri di rete tasse e altri costi fissi e la CER continuerà a ricevere la Tariffa Premio incentivante che destinerà secondo le sue regole. Un risparmio considerevole che dovrebbe stimolare l’adesione alle CER.

Il diritto ad avere più contratti di fornitura

L’articolo 5 del D.Lgs. n. 210/2021, sui diritti contrattuali dei clienti finali, viene modificato con l’introduzione del diritto per i clienti finali:

  • di stipulare più di un contratto di fornitura o più di un accordo di condivisione dell’energia allo stesso tempo;
  • di avere più di un punto di misurazione e di fatturazione in corrispondenza dei propri locali.

“Si conferma– precisa Capezzuto – il diritto ad un contratto a prezzo dinamico e a tempo determinato con prezzo fisso e anche il diritto di partecipare su richiesta alla gestione della domanda e alla condivisione dell’energia, nonché di prendere parte a meccanismi di flessibilità del sistema elettrico nazionale”.

Per usare le parole esemplificative della Commissione europea:

I consumatori possono condividere l’energia elettrica prodotta autonomamente o collettivamente con amici, famiglie, vicini, comunità, consumatori vulnerabili o persone in condizioni di povertà energetica. Ad esempio, le famiglie a basso reddito che vivono negli alloggi sociali potrebbero beneficiare dell’energia rinnovabile proveniente dai pannelli solari negli edifici pubblici.

Un’altra importante novità è la possibilità per i consumatori di concludere più contratti di fornitura di energia elettrica o accordi di condivisione dell’energia, nello stesso punto di connessione per i loro locali: in altre parole potranno concludere un contratto a prezzo fisso per avere costi prevedibili per le loro principali esigenze domestiche e, parallelamente, un contratto a prezzo dinamico per alimentare una pompa di calore o caricare un’auto elettrica nei momenti della giornata in cui l’energia elettrica è più economica, ossia quando l’energia rinnovabile è più abbondante.

Spetta agli Stati membri stabilire le modalità di misurazione, mentre i sistemi di misurazione intelligenti potrebbero essere utilizzati laddove ciò sia tecnicamente fattibile.

Qualcosa si muove, ma c’è ancora molto da fare

La direttiva 2024/1711 è entrata in vigore il 16 luglio 2024 e gli Stati membri dovevano recepirla entro il 17 gennaio 2025.

La parte relativa al diritto alla condivisione dell’energia e deduzione in bolletta dovrà essere operativa entro il 17 luglio 2026.

L’Italia non ha rispettato la scadenza del 17 gennaio e il diritto allo sconto in bolletta per l’energia condivisa sarà applicabile solo dopo l’adozione del decreto attuativo e delle regole ARERA/GSE. Il 26 marzo scorso la Commissione ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato recepimento nei termini. Quindi presumiamo che lo sconto in bolletta non sarà veramente operativo dal prossimo luglio.

D’altra parte, sullo scorporo in bolletta già in passato le resistenze non sono mancate. Ricordiamo la levata di scudi di Aiget, Assoesco, Energia Libera, Elettricità Futura che già nel 2021 si erano opposti allo scorporo automatico, chiedendo che fosse reso facoltativo.

Ci aveva poi pensato Arera ad archiviare la pratica, mentre si erano levate proteste circa l’ingiustizia di pagare due volte i kWh condivisi (Indagine sulle Comunità energetiche rinnovabili: osservazioni e richieste di chiarimento (1)).

Tuttavia, è ormai opinione condivisa che l’allineamento previsto alle indicazioni della direttiva europea 2024/1711 rappresenti un ulteriore tassello per la concreta attuazione del nuovo mercato dell’energia elettrica.

“Sarà un mercato che potrà consentire – secondo Capezzuto – che i benefici derivanti dalla crescente diffusione delle fonti rinnovabili e dalla transizione energetica in generale siano destinati ai consumatori, compresi quelli più vulnerabili, mettendoli al riparo da crisi energetiche e scongiurando il rischio che altri cittadini europei cadano in povertà energetica”.

“Infatti – conclude – un mercato unico dell’energia consente all’Unione di godere dei benefici economici in tutte le condizioni, garantendo la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenendo il processo di decarbonizzazione per conseguire l’obiettivo della neutralità climatica”.

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