Gli scarti di mobilificio ammessi come biomassa incentivabile

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Una sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che i residui legnosi provenienti dall’industria del mobile, in base ad alcuni criteri, possono rientrare nella nozione di biomassa.

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Con una decisione destinata ad avere effetti rilevanti nel settore delle bioenergie, il Consiglio di Stato ha stabilito che gli scarti di legno provenienti dall’industria del mobile possono essere considerati biomasse ammissibili ai fini dell’incentivazione per la produzione elettrica, se rispettano le condizioni ambientali previste dal d.lgs. 152/2006.

La sentenza (Sez. VI, n. 9238/2025, link in basso) interviene su un tema rimasto a lungo controverso: gli sfridi e i residui delle lavorazioni del legno nei mobilifici sono “biomassa” o “rifiuti industriali non incentivabili”?

Il contenzioso nasce dal ricorso della Compagnia Energetica Bellunese (Ceb Srl), proprietaria di un impianto termoelettrico alimentato da biomasse da filiera corta nel Bellunese.

Nel 2019, 2020 e 2022 il Ministero dell’Agricoltura aveva negato l’ammissibilità delle forniture di scarti provenienti da due grandi aziende del mobile (Homes/Grigolin e Veneta Cucine), sostenendo che i residui di mobilificio non rientrassero nella definizione di biomassa del D.M. 2/3/2010. Tali materiali sarebbero stati quindi da considerare “rifiuti industriali” a differenza del “legno vergine” proveniente da segherie e lavorazioni meccaniche, considerato invece ammissibile.

Questa interpretazione era stata confermata dal Tar Lazio (sent. 16097/2024), che aveva avallato la posizione del ministero.

Il Consiglio di Stato ha però ribaltato questa lettura con il pronunciamento arrivato lo scorso 25 novembre, partendo proprio dal dato letterale del D.M. 2 marzo 2010 (attuativo della legge 296/2006 sulla tracciabilità delle biomasse).

La norma definisce biomassa come “la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse” (art. 2, c. 1, lett. a, Tabella A, tipologia IV).

Secondo i giudici, nulla nel testo autorizzerebbe a escludere a priori i mobilifici dalle “industrie connesse alla silvicoltura”, poiché utilizzano legno come materia prima proveniente dalle attività forestali.

Il Consiglio di Stato osserva inoltre come né il D.M. 2010 né il d.lgs. 152/2006 utilizzino l’espressione “legno vergine” come criterio esclusivo. Ciò che conta è che il materiale sia biodegradabile e non contaminato da metalli pesanti o composti alogenati (art. 237-ter d.lgs. 152/2006).

L’esclusione dell’ammissibilità è definita nella sentenza “un evidente eccesso di potere, avvenuto senza ulteriore istruttoria da parte del Ministero che non ha tecnicamente e scientificamente escluso che si tratti di materiale biodegradabile”.

Tra l’altro, rimarcano i giudici, escludere queste componenti perfettamente biodegradabili ma provenienti da mobilifici sarebbe contrario allo spirito della legge, che mira a favorire l’uso di materiali rinnovabili e locali.

Nonostante la sentenza dia un segnale di allargamento delle maglie per l’incentivazione, è bene chiarire che per essere considerati biomassa incentivabile, i residui devono:

  • non essere contaminati da vernici, solventi, colle a base chimica;
  • rientrare nella definizione dell’articolo 237-ter d.lgs. 152/2006;
  • essere adeguatamente documentati secondo l’allegato I del D.M. 2010;
  • rispettare il vincolo dei 70 km della filiera corta.

La decisione del Consiglio di Stato segna comunque un cambio di passo. Per diverso tempo molti impianti sono stati costretti a rinunciare a quantità significative di scarti lignei locali, mentre la normativa in realtà non lo imponeva.

La sentenza potrebbe diventare un riferimento stabile per gli operatori, contribuendo a favorire la circolarità nel settore del legno-arredo, aumentare la disponibilità di biomasse da filiera corta e migliorare la sostenibilità economica e ambientale degli impianti.

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