Gli incentivi Gse distribuiti dalla Cer ai membri non costituiscono utili

Il chiarimento del Fisco in risposta al quesito proposto da Italia Solare. Sintesi della risoluzione e testo allegato.

ADV
image_pdfimage_print

Gli incentivi erogati dal Gse a una Comunità energetica rinnovabile (Cer) e da questa distribuiti ai suoi associati, non devono essere considerati come una ripartizione di utili, perché non costituiscono dei profitti finanziari.

Questo il principio ribadito dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 37 del 22 luglio (link in basso), avente come oggetto il trattamento fiscale della ripartizione dei contributi Gse ai membri delle Cer, costituite in forma di enti non commerciali.

Il caso specifico riguarda un ente del terzo settore, Italia Solare, che nell’ambito delle sue attività favorisce la diffusione delle Cer e dei progetti di autoconsumo energetico collettivo nel settore civile, agricolo e industriale.

Ricordiamo che l’8 aprile il Gse ha aperto il suo portale web per presentare le domande di ammissione agli incentivi, dovuti dal Gse alle Cer, che comprendono:

  • una tariffa premio ventennale calcolata in funzione dell’energia condivisa;
  • un contributo Arera di valorizzazione dei benefici che l’autoconsumo comporta mediamente per la rete elettrica pubblica, sempre calcolato sull’energia condivisa.

Le comunità energetiche, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.lgs. 199/2021, possono distribuire questi incentivi (in tutto o in parte) ai propri membri, come benefici economici diversi dai profitti, ad esempio in proporzione all’energia autoconsumata e quindi rilevante per la produzione dell’incentivo.

I chiarimenti

L’Agenzia ricorda, tra le prime cose, i chiarimenti sul corretto trattamento tributario delle somme erogate dal Gse alle prime configurazioni “sperimentali” di autoconsumo collettivo e di Cer, forniti con la risoluzione 18/E del 2021 (gruppo di condomìni composti da persone fisiche che non esercitano attività d’impresa) e con la risposta all’interpello n. 37/2022 (gruppo di Cer strutturate come enti non commerciali).

In entrambi i casi, le Entrate evidenziano che ai fini fiscali rileva il solo corrispettivo per la vendita dell’energia immessa in rete e che questo si configura come reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir).

A conclusioni analoghe, si legge nella nuova risoluzione 37/2024, “si perviene anche con riferimento alle somme erogate dal Gse ad una Comunità energetica costituita nella forma di ente non commerciale […] per la quale assume rilevanza fiscale solo il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l’autoconsumo istantaneo”.

In particolare, si precisa che “il corrispettivo per la vendita di energia relativo alla quota di energia stessa eccedente l’autoconsumo istantaneo ricevuto dal Gse e attribuito ai partecipanti assume rilevanza reddituale in capo ai singoli membri, e non in capo alla Cer, con l’applicazione del trattamento fiscale in base alla natura propria del soggetto”, come appunto delineato nella risoluzione 18/E del 2021 e nella risposta 37/2022.

Altro chiarimento importante, come anticipato, è che “la restituzione delle somme da parte di una Cer costituita nella forma di ETS [ente del terzo settore] ai propri associati non costituisce aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili”.

ADV
×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Privacy Policy Cookie Policy