Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale europea di oggi, 23 settembre, della raccomandazione 2024/2481 della Commissione europea, si chiude una lunga serie di interventi su come interpretare la direttiva Efficienza energetica 2023/1791 (i link di riferimento in basso).
La raccomandazione contiene gli orientamenti di Bruxelles sugli articoli 21, 22 e 24 della Energy Efficiency Directive (EED) riguardanti diverse disposizioni a tutela dei consumatori, in particolare i diritti contrattuali, l’accesso alle informazioni e la riduzione della povertà energetica.
Nei considerando si ricorda che con la direttiva EED (art. 21) gli Stati membri sono tenuti a garantire che i clienti finali che acquistano forniture energetiche per il riscaldamento, il raffrescamento e l’acqua calda sanitaria abbiano diritto a un contratto che contenga le informazioni minime richieste, compresi i dati di contatto del fornitore, i servizi forniti, la durata del contratto e le sue condizioni di rinnovo e risoluzione.
Gli Stati membri devono poi provvedere a creare sportelli unici rivolti ai clienti/utenti finali (art. 22), in particolare quelli domestici e le Pmi, con attenzione specifica agli utenti vulnerabili e alla famiglie a basso reddito, in modo da offrire consulenza e assistenza tecnica, amministrativa e finanziaria su come migliorare l’efficienza energetica e ridurre i propri consumi.
Andrebbero anche elaborate, si spiega, “campagne di sensibilizzazione mirate per illustrare i vantaggi dell’efficienza energetica e fornire informazioni sul sostegno economico disponibile” in modo da responsabilizzare e tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, le famiglie a basso reddito e gli utenti vulnerabili (obiettivi fissati dall’art. 24).
Per quanto concerne l’art. 21, il suo recepimento nel diritto nazionale “richiede una legislazione chiara ed esplicita per garantire che siano tutelati i diritti alle informazioni”.
Pertanto, “gli Stati membri possono analizzare le leggi e i regolamenti nazionali vigenti in materia di contratti di fornitura di energia e di tutela dei consumatori per individuare i punti da adeguare o integrare”.
Tra le raccomandazioni, quella di definire le nozioni di ‘indennizzo e modalità di rimborso’ e ‘livelli di qualità del servizio’, che dovrebbero “essere esaustive e includere vari scenari e problemi cui i clienti finali potrebbero dover far fronte”.
Ad esempio, “l’atto di recepimento nazionale potrebbe precisare che un errore di fatturazione superiore a una determinata percentuale dà diritto all’indennizzo del cliente”; inoltre, si potrebbero fissare parametri di riferimento sulla qualità dei servizi, come i tempi massimi entro cui rispondere ai reclami dei clienti.
Per quanto riguarda l’art. 22, secondo la Commissione Ue “gli Stati membri dovrebbero garantire che gli sportelli unici offrano servizi specifici – anche gratuiti – alle persone in condizioni di povertà energetica, ai clienti vulnerabili e alle persone appartenenti a famiglie a basso reddito”.
Un altro aspetto importante “è la formazione e la sensibilizzazione dei consulenti dello sportello unico e, potenzialmente, dei tecnici che effettuano interventi nelle abitazioni di famiglie vulnerabili”.
Le altre raccomandazioni
La Commissione europea, come abbiamo scritto, ha pubblicato diverse altre raccomandazioni sulla direttiva 2023/1791: tra le ultime, quella sui servizi energetici e quella sul teleriscaldamento efficiente.
In precedenza, sono uscite le seguenti raccomandazioni:
- Efficienza energetica “al primo posto”
- Come mobilitare gli investimenti privati
- Obblighi di risparmio e contributi nazionali
- Orientamenti per ridurre i consumi energetici nella PA
Documento allegato: