Detrazioni fiscali, quando decade il diritto di accedere all’agevolazione?

Il chiarimento del MEF su Superbonus e illeciti.

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Le violazioni meramente formali, che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali – tra cui il Superbonus 110% – limitatamente alla irregolarità o omissione riscontrata.

A chiarirlo, in risposta a un’interrogazione parlamentare, è il ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite la viceministra Laura Castelli.

Nell’interrogazione (allegata in basso) si chiedeva di sciogliere alcuni dubbi interpretativi legati al Superbonus 110% e in particolare si chiedeva se fosse ammessa la detrazione “in presenza di un illecito riscontrato dagli organi di vigilanza di lieve entità senza dolo e colpa grave, commesso dall’impresa costruttrice e sanabile attraverso il pagamento di una sanzione e il ripristino delle misure contestate”.

Nella risposta la viceministra ha poi riepilogato quali sono i contesti in cui il contribuente perde il diritto a percepire le detrazioni fiscali tutte, compreso il Superbonus:

Secondo il decreto ministeriale  n. 41 del 18 febbraio 1998, art.4 – leggiamo nella risposta, allegata in basso, la detrazione non viene riconosciuta in caso di:

  • mancato rispetto degli adempimenti stabiliti;
  • esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate in base alla normativa urbanistica;
  • violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla Direzione Regionale delle entrate territorialmente competente.

Non solo. Per gli interventi oggetto della CILA la decadenza del beneficio fiscale avviene esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;
b)
interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c)
assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
d)
non corrispondenza al vero delle attestazioni stesse.

Per approfondimenti rimandiamo ai documenti integrali, allegati di seguito.

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Si veda anche: Tutto sul Superbonus 110%, la raccolta di QualEnergia.it

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