Se un contribuente non ha presentato la comunicazione per la cessione del credito per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in un dato anno, la può comunque presentare negli anni seguenti, cedendo così solo le quote di detrazione residue.
La conferma arriva dall’Agenzia delle entrate, in una risposta data dal suo portale Fisco Oggi a un contribuente che ha omesso di presentare la richiesta di cessione entro i termini per lavori di ristrutturazione agevolati eseguiti e pagati nel 2020.
L’opzione per la cessione del credito d’imposta derivante dalle detrazioni spettanti per l’esecuzione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, recupero o restauro della facciata degli edifici o per l’istallazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica – vi si ricorda – deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, anche se per le spese effettuate nel 2020 il termine è stato prorogato al 15 aprile 2021.
Con la circolare n. 24/2020 l’Agenzia ha confermato che l’opzione può essere esercitata anche per le rate residue delle detrazioni non ancora usufruite e, in tal caso, deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile.
Pertanto – precisano dalle Entrate nella risposta – nel caso indicato nel quesito, il contribuente che per le spese sostenute nel 2020 non ha presentato nei termini previsti (15 aprile 2021) la comunicazione all’Agenzia potrà cedere il credito corrispondente a nove delle dieci rate di detrazione, purché comunichi tale scelta entro il 16 marzo 2022.
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