Bonus facciate, come compilare il bonifico

Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

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Per usufruire del bonus facciate, le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa devono effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). Nel bonifico, se possibile, vanno indicati anche gli estremi della legge n. 160 del 2019.

L’agevolazione è comunque riconosciuta qualora non sia possibile indicare il citato riferimento normativo, “a condizione che il bonifico sia compilato in maniera da non pregiudicare il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell’obbligo di operare la ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento”.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate in risposta al dubbio di un contribuente.

Il bonus facciate, cioè la detrazione del 90% per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (il cosiddetto bonus facciate), ricordiamo, è stata istituita dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – art. 1, commi 219-224).

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