Bonus edilizi, ancora 2 giorni per comunicare al Fisco la cessione del credito per le spese 2021

Scade mercoledì 30 novembre la possibilità di utilizzare la remissione in bonis per le spese sostenute lo scorso anno e per le rate residue non fruite relative al 2020.

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Scade questo mercoledì, 30 novembre, il termine per comunicare al Fisco la cessione dei crediti fiscali, relativi ai bonus edilizi, utilizzando la remissione in bonis.

Questa opportunità, ricordiamo, è stata prevista dalla Agenzia delle entrate con la circolare 33/E del 6 ottobre scorso. In pratica, chi non ha inviato la comunicazione entro il termine del 29 aprile 2022, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, può farlo entro il 30 novembre a una serie di condizioni, tra cui il versamento di una sanzione di 250 euro.

Anche i soggetti Ires e i titolari di partita Iva possono comunicare la cessione dei crediti entro il 30 novembre (non più entro il 15 ottobre come previsto in precedenza), grazie al medesimo istituto della remissione in bonis.

Le condizioni previste dal Fisco per esercitare, con la remissione, la scelta dello sconto in fattura o della cessione del credito (art. 121 del decreto Rilancio) sono le seguenti:

  • avere tutti i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  • non avere controlli in corso sulla spettanza dei crediti;
  • avere tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione (cessione del credito o sconto in fattura), in particolare nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • versare la sanzione minima prevista di 250 euro.

Per quanto riguarda il versamento della sanzione, le Entrate precisano che:

  • deve essere versata tramite modello F24 (art. 17 del d.lgs. 241/1997), senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili;
  • non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 dal momento che la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame.

Con la risoluzione 58/E pubblicata martedì 11 ottobre, il Fisco ha poi fornito le istruzioni per effettuare il versamento della sanzione tramite modello F24.

Documenti di riferimento:

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