In Spagna il mercato elettrico retail cambia pelle

Prezzi dinamici, aggregatori indipendenti, anti-spam telefonico, più tutele per i consumatori su reclami e cambi di fornitura. Le novità del decreto reale approvato dal governo.

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Dalla norma “anti spam” che vieta le telefonate di marketing ai contratti con prezzi dinamici, passando per diverse misure volte a rafforzare la tutela dei consumatori e la loro partecipazione ai mercati dell’energia elettrica.

Queste le novità principali contenute nel Real Decreto approvato ieri, 10 febbraio, dal Consiglio dei ministri spagnolo, su proposta del ministero per la Transizione ecologica (il testo non è stato ancora pubblicato al momento, qui la nota del ministero sul decreto).

Il mercato elettrico retail disegnato dal governo prevede che le società di vendita con oltre 200.000 clienti finali dovranno offrire contratti con prezzi dinamici, ampliando così le opzioni disponibili per i consumatori.

Inoltre, il provvedimento rafforza i requisiti per esercitare l’attività di vendita e introduce misure cautelari per migliorare il funzionamento del mercato.

In particolare, i fornitori dovranno acquistare mensilmente energia pari al 100% del consumo stimato dei propri clienti e depositare le relative garanzie. È vietato trasferire clienti da un venditore suscettibile di sospensione ad aziende collegate; inoltre, si perderà la qualifica di venditore se, dopo l’iscrizione all’attività, non si acquista energia per sei mesi.

Altre novità riguardano gli “aggregatori di domanda”: il decreto, infatti, stabilisce i loro diritti, obblighi e requisiti, simili a quelli delle società di vendita.

Gli aggregatori, spiega il ministero, sono operatori che gestiscono i consumi o la generazione elettrica di molteplici consumatori, produttori o sistemi di accumulo per vendere o acquistare energia e fornire diversi servizi, come quelli di bilanciamento e “risposta alla domanda”.

I consumatori potranno liberamente affidare la gestione della propria domanda a un aggregatore per ottenere risparmi in bolletta o altre forme di compensazione, indipendentemente dal contratto con il venditore.

Quanto alle tutele per gli utenti finali, come detto, il decreto spagnolo vieta le chiamate telefoniche per finalità pubblicitarie o pratiche di contrattazione, salvo che il consumatore le abbia espressamente richieste in precedenza o sia lui stesso a contattare la compagnia.

Inoltre, in caso di modifica dei prezzi derivante da un cambiamento delle condizioni contrattuali o da una nuova stipula, l’azienda venditrice dovrà presentare preventivamente al consumatore un documento separato dal contratto che riassuma chiaramente gli effetti della modifica sulla bolletta finale, oltre a includere una tabella comparativa tra i prezzi precedenti e quelli successivi al cambiamento.

Le famiglie e le Pmi – con potenza contrattuale inferiore a 15 kW – potranno recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità, salvo che ciò avvenga in un periodo antecedente al primo rinnovo annuale di un contratto a prezzo fisso nel mercato libero; in tal caso la penale potrà essere al massimo pari al 5% dell’energia ancora da fatturare nell’anno.

Se il cambiamento viene effettuato da un consumatore vulnerabile per aderire al Prezzo Volontario per il Piccolo Consumatore (Pvpc), non potrà essere applicata alcuna penalità, nemmeno per eventuali servizi aggiuntivi collegati alla fornitura elettrica.

Il decreto poi rafforza i canali di reclamo dei consumatori nei confronti delle imprese fornitrici.

Queste ultime dovranno disporre di un servizio gratuito di assistenza clienti – almeno in formato digitale – che garantisca la tracciabilità del reclamo, della segnalazione o della richiesta, includendo, se del caso, la trascrizione delle comunicazioni telefoniche. I reclami dovranno ricevere risposta entro un massimo di 15 giorni.

È anche aggiornata la procedura di sospensione della fornitura per morosità, con revisione dei costi di disconnessione e riconnessione, del prezzo di annullamento e riattivazione dei contratti e di altri aspetti di tutela generale, come il divieto di effettuare interruzioni nei giorni festivi o nei prefestivi.

Ancora, il decreto rivede il sistema di nuova fatturazione in caso di errori nella lettura dei consumi.

Se l’errore è a favore del cliente, l’azienda dovrà restituire le somme indebitamente fatturate nella bolletta successiva, applicando gli interessi dovuti più un 1,5%; se è a favore della società di vendita, l’importo sarà rateizzato per un periodo pari a quello trascorso dall’errore, fino a un massimo di un anno.

Nel mercato libero si potranno stipulare contratti stagionali di durata inferiore a un anno; sarà inoltre possibile avere più contratti di fornitura contemporaneamente, con uno o più venditori, e accedere direttamente al mercato all’ingrosso, purché non coincidano nello stesso periodo di liquidazione (attualmente di 15 minuti).

Questa opzione, evidenzia il ministero, potrà essere interessante per le imprese, che potranno anche sottoscrivere strumenti di copertura a termine con un produttore o con un impianto di accumulo che immetta energia in rete; in tal caso, le società di vendita dovranno nominare tale energia sul mercato, tramite un contratto bilaterale fisico senza costi aggiuntivi per il consumatore.

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