Bonus “ristrutturazioni”, il punto sull’obbligo di comunicazione all’Enea

In attesa che l'Enea pubblichi il portale per l'invio delle comunicazioni per il 2019, riassumiamo gli obblighi dei contribuenti e gli interventi per cui sono previsti.

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La Legge di Bilancio 2019 proroga per tutto l’anno le condizioni di accesso agli incentivi per la riqualificazione energetica (Ecobonus) e per la ristrutturazione edilizia (Bonus Casa).

Per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi con fine lavori compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 occorrere attendere la pubblicazione online del portale dedicato. Ma è comunque utile fare il punto sugli obblighi di comunicazione.

Gli obblighi

Dal 2018 – lo ricordiamo – l’obbligo di comunicazione all’ENEA degli interventi per i quali si chiede la detrazione fiscale è stato esteso anche ai lavori di ristrutturazione edilizia, se questi comportano una riduzione dei consumi o l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Fino al 2017 questo tipo di comunicazione doveva essere inviato solo per ottenere l’Ecobonus, in presenza quindi di interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Di seguito riportiamo un elenco completo degli interventi per cui è previsto l’obbligo:

Serramenti comprensivi di infissi

  • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno e i vani freddi;

Coibentazione delle strutture opache

  • riduzione della trasmittanza delle strutture opache verticali (pareti esterne) ovvero che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione della trasmittanza delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti delimitanti gli ambienti riscaldati con l’esterno, i vani freddi e il terreno;

Installazione o sostituzione di impianti tecnologici

  • installazione di collettori solari (solare termico) per produzione di acqua calda sanitaria e/o riscaldamento ambienti
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto
  • sostituzione di generatori di calore con  generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto
  • microcogeneratori (Pe<50kWe)
  • scaldacqua a pompa di calore
  • generatori di calore a biomassa
  • sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation
  • impianti fotovoltaici

Elettrodomestici

(solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017): classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è A)

  • forni
  • frigoriferi
  • lavastoviglie
  • piani cottura elettrici
  • lavasciuga
  • lavatrici

Va sottolineato che nel caso di acquisto di elettrodomestici agevolabili la comunicazione va effettuata anche qualora l’intervento di ristrutturazione ad essi collegato non rientri in quelli di risparmio energetico individuati dall’Enea.

L’invio della documentazione per i lavori realizzati nel 2019 va effettuato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo attraverso il sito che, come anticipato, verrà messo online dall’Enea, ed è obbligatoria per i soli interventi la cui data di ultimazione o di collaudo decorre a partire dal  1° gennaio 2018.

Per l’anno 2018, invece, poiché il portale Enea è stato attivato in data 21/11/2018, le comunicazioni dovranno essere inviate:

  • entro il 19 febbraio 2019, se la data di fine lavori o collaudo è avvenuta tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 (90 giorni dal 21/11/2018);
  • entro 90 giorni dalla data di fine lavori o collaudo, se la data di fine lavori o collaudo è successiva al 21/11/2018 (ad esempio se la data di fine lavori è il 30/11/2018 la data di scadenza per l’invio all’Enea è il 28/02/2019).

Se i lavori sono stati ultimati in una data precedente al 1 gennaio 2018 non sussiste alcun obbligo.

Link utili:

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