Dl Pnrr, le proroghe al 2029 nella nuova bozza di decreto

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Rafforzato il ruolo del Gse nella gestione dei programmi di sovvenzione per agrivoltaico, biometano e comunità energetiche. Il testo dovrebbe essere discusso domani in Cdm.

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Per mettere in sicurezza il conseguimento degli obiettivi Pnrr dopo la revisione approvata dal Consiglio Ue il 25 novembre 2025, e soprattutto per gestire la fase post-2026 (pagamenti, controlli, audit…), il governo punta a prorogare fino al 2029 le strutture adibite all’attuazione del Piano.

Secondo una nuova bozza del decreto-legge “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” (link in basso), che dovrebbe essere discusso domani (giovedì 29 gennaio) in Consiglio dei ministri, verrebbe estesa per ulteriori sei anni l’operatività di organismi come la struttura di missione Pnrr a Palazzo Chigi, le unità di missione presso i ministeri e il nucleo PNRR Stato-Regioni.

Confermate le facility per Cer, biometano e agrivoltaico

Il decreto conferma inoltre un passaggio fondamentale per le rinnovabili, già emerso nelle precedenti bozze. Si formalizza infatti la creazione di strumenti finanziari (“facility”) per agrivoltaico, biometano e comunità energetiche, con sovvenzioni gestite direttamente dal Gse  per complessivi 4,1 miliardi di euro, per aumentare la probabilità di rispetto delle scadenze Pnrr, a partire dal termine del 30 giugno 2026.

Per gestire le complessità degli investimenti sono state tramutate in strumenti finanziari tre misure:

  • M2C2I1.1 sviluppo dei sistemi agrivoltaici (circa 1 mld €);
  • M2C2I1.2 creazione di comunità energetiche rinnovabili (795 mln €);
  • M2C2I1.4 promozione del biometano secondo criteri di economia circolare (oltre 2,2 mld €).

Chiariamo che lo schema non introduce nuovi investimenti nel settore energetico ma interviene sull’attuazione di queste misure appartenenti alla Missione 2, considerate “critiche”.

L’obiettivo dichiarato non è infatti l’espansione della dotazione finanziaria, ma la messa in sicurezza delle milestone europee, dopo i ritardi accumulati nell’attuazione di diversi interventi.

Il ruolo del Gse

Altra novità rilevante riguarda il rafforzamento del ruolo del Gse, individuato come soggetto gestore unico dei programmi di sovvenzione. Secondo la bozza dovrebbe di fatto subentrare al Mase in tutti i rapporti in essere con i beneficiari, inclusi quelli già destinatari di provvedimenti di concessione.

Si tratta di un passaggio tutt’altro che formale, che pone in capo al Gse non solo la gestione amministrativa, ma anche una parte rilevante del controllo sull’effettiva realizzazione dei progetti finanziati.

Il decreto chiarisce che le graduatorie e i provvedimenti di concessione già adottati restano validi, ma introduce un quadro di regole operative stringente per l’accesso e il mantenimento delle risorse: i progetti devono rispettare integralmente i requisiti previsti dai decreti attuativi del d.lgs. 199/2021 e, soprattutto, devono garantire tempi certi di avvio e realizzazione.

Obblighi puntuali saranno definiti attraverso future regole operative del Gse entro quarantacinque giorni dalla data di stipula degli accordi che il Gestore è chiamato a ratificare con il Mase sulle modalità di gestione dei programmi per Cer, agriFV e biometano e di trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Gli impianti che accedono a tali programmi e ai corrispondenti regimi di incentivazione devono entrare in esercizio entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione.

Formazione degli installatori

Rispetto alla precedente bozza di cui avevamo dato conto poco meno di due settimane fa è stato cancellato l’articolo 13 che riguardava “Misure urgenti di semplificazione in materia di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili nonché in materia di installazione di impianti e reti”.

In particolare è scomparsa la modifica all’art. 15 del D.lgs. 28/2011 che prevedeva il nuova comma 4-bis volto a uniformare sul territorio nazionale le ore di formazione dei tecnici nelle fonti energetiche rinnovabili.

Conservata e inglobata nell’articolo 12 “Misure urgenti in materia di microimprese” la norma che per garantire uniformità e tracciabilità dell’aggiornamento professionale, che obbliga per gli enti di formazione accreditati di utilizzare una modulistica standard e di trasmettere l’attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso.

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