Edilizia libera, l’elenco degli interventi nel decreto in Gazzetta

  • 9 Aprile 2018

È stato approvato il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, riportato all'interno del decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allegato in basso).

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È stato approvato il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, riportato all’interno del decreto 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allegato in basso).

Il glossario contiene una tabella che individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia; in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004.

Secondo quanto sintetizzato nella tabella, le categorie di intervento che rientrano nell’edilizia libera riguardano:

  • la manutenzione ordinaria,
  • le pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW,
  • i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc,
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra, le serre mobili stagionali,
  • la pavimentazione di aree pertinenziali,
  • i pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici,
  • le aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza,
  • i manufatti leggeri in strutture ricettive, le opere contingenti temporanee.

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