Per poter beneficiare della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), l’invio (con raccomandata a/r o altre modalità stabilite dalla Regione) della comunicazione all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente non è sempre necessario.
Infatti, la comunicazione (notifica preliminare all’Asl e alla direzione provinciale del Lavoro territorialmente competenti) deve essere effettuata solo nei casi in cui la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro espressamente lo prevede.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un quesito dall’apposita rubrica sul suo organo di stampa Fisco Oggi.
L’ obbligo – precisa – sussiste, in particolare, nel caso di cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; di cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nell’ipotesi precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno (articolo 99, Dlgs 81/2008).