Cumulabilità tra Conto energia fotovoltaico e Tremonti ambientale, chiarimenti dal MiSE

La percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante con il beneficio fiscale della Tremonti va applicata all’intero costo imputabile all’investimento come iscritto in bilancio e non al solo sovraccosto ambientale.

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Il Ministero dello Sviluppo Economico interviene con una nota informativa (allegato in basso) per fare chiarezza sulla cumulabilità della tariffa fotovoltaica incentivante del DM 19 febbraio 2007  – il II° Conto energia – con la detassazione ambientale di cui all’art. 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cioè la coiddetta la Tremonti ambientale.

Ferma restando la possibilità di usufruire, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’Agenzia delle Entrate, della detassazione di cui alla legge 388 del 2000 per gli investimenti ambientali – si spiega –  la percentuale del 20% entro cui è possibile cumulare la tariffa fotovoltaica incentivante di cui all’art. 9 DM 19 febbraio 2007 con detto beneficio fiscale va applicata all’intero costo imputabile all’investimento come iscritto in bilancio e non al solo sovraccosto ambientale.

La nota informativa (pdf)

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