Tassa CO2 alle frontiere, via alla consultazione per la “fase 2”

CATEGORIE:

Fino al 27 novembre si possono inviare osservazioni a Bruxelles sullo schema di regolamento di esecuzione che stabilirà come applicare il Cbam, in vista della sua piena operatività da gennaio 2026 dopo la fase iniziale transitoria.

ADV
image_pdfimage_print

Proseguono i lavori della Commissione europea sul nuovo “meccanismo di adeguamento delle emissioni di CO2 alle frontiere”, meglio noto come Cbam, Carbon border adjustment mechanism.

Bruxelles ha avviato ieri, mercoledì 30 ottobre, una consultazione pubblica – aperta fino al 27 novembre – sullo schema di regolamento di esecuzione che stabilirà come applicare alcune previsioni del regolamento Ue 2023/956, che ha istituito la cosiddetta “tassa sulla CO2 alle frontiere”.

Il regolamento di esecuzione dovrebbe applicarsi dal 31 dicembre 2024, al fine di consentire lo sviluppo del registro elettronico Cbam, che a sua volta dovrà essere operativo da gennaio 2026, quando il Cbam andrà a pieno regime dopo la fase transitoria 2023-2025. Il provvedimento determinerà, in particolare:

  • la comunicazione tra il richiedente, l’autorità competente e la Commissione;
  • il formato della domanda e le procedure per la sua presentazione tramite il registro del meccanismo;
  • la procedura che l’autorità competente deve seguire e i termini per l’esame delle domande;
  • le norme per l’identificazione dei dichiaranti da parte dell’autorità competente per quanto riguarda l’importazione di energia elettrica.

L’adozione del provvedimento, si legge sulla pagina web della consultazione, era prevista per il terzo trimestre 2024 dunque il termine è già scaduto.

Come funziona il Cbam

Il Cbam, ricordiamo, ha avviato la sua fase transitoria il 1° ottobre 2023 con il solo obbligo di comunicare la quantità di CO2 “incorporata” in alcuni beni e materiali importati nell’Ue, come acciaio, alluminio, cemento, la cui produzione comporta per l’appunto elevate emissioni di anidride carbonica.

Le informazioni comunicate nel periodo transitorio (fino a dicembre 2025) saranno raccolte in una banca dati elettronica, il registro transitorio Cbam. I dati serviranno come base per definire un metodo unico di monitoraggio, raccolta e verifica dei dati, applicabile da gennaio 2026.

Lo scopo principale del Cbam è evitare che le imprese europee delocalizzino le attività industriali, in Paesi dove sono in vigore norme ambientali meno severe.

Dal 2026, infatti, gli importatori dovranno acquistare dei certificati che riflettano il prezzo della CO2 nel sistema Eu-Ets, per un valore calcolato sulle emissioni dirette e indirette associate alla produzione delle merci importate. Dal costo dei certificati Cbam si potrà dedurre l’eventuale costo di permessi già pagati nel paese di origine.

L’applicazione effettiva avverrà gradualmente tra 2026 e 2034, con la contemporanea eliminazione graduale delle quote gratuite di CO2, assegnate alle industrie europee nell’ambito del mercato Ets.

ADV
×
0
    0
    Carrello
    Il tuo carrello è vuotoRitorna agli abbonamenti
    Privacy Policy Cookie Policy