Sisma bonus, l’asservazione va presentata insieme alla Scia?

Un intervento dell'Agenzia delle Entrate chiarisce se l'asservazione relativa al miglioramento della classe di rischio sismico va allegata alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia).

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Per usufruire del sisma bonus è necessario che l’asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio sismico, redatta da un professionista, sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al momento della sua presentazione e non in tempi successivi.

A ricordarlo è l’Agenzia delle Entrate, in risposta al dubbio di un contribuente.

Il sismabonus – ricorda l’Agenzia nella nota – consiste in una detrazione d‘imposta relativa alle spese sostenute per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche. La misura dell’agevolazione varia a seconda della tipologia di intervento e dell’entità della riduzione del rischio sismico che deriva dai lavori (a seconda dei casi, 50%, 70%, 80%, 75% o 85% – cfr articolo 16, comma 1-bis, 1-ter e 1-quater, 1-quinquies, Dl 63/2013).

Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati sono state definite dal Dm 28 febbraio 2017, n. 58 (modificato dal successivo Dm 7 marzo 2017, n. 65).

Ed è proprio nell’articolo 3 di questo Dm che viene specificato quanto chiarito sopra.

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