Pmg e rifiuti legnosi, Arera impugna la sentenza del Tar

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L’Autorità si appellerà contro l’annullamento parziale della delibera 305/2024, che azzerava i costi di acquisto e trasporto del combustibile. La vicenda e i rilievi dei giudici.

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Arera ha deciso di impugnare la sentenza con cui il Tar Lombardia ha annullato in parte la delibera 305/2024 sui prezzi minimi garantiti per gli impianti a biomassa.

Secondo l’Autorità, la pronuncia si presta a essere censurata perché basata su “un’erronea interpretazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti”, si spiega nella delibera 251/2026 del 9 luglio (link in basso) con cui si annuncia il ricorso, senza però anticipare i motivi che saranno sviluppati nell’appello.

Al centro della causa ci sono due componenti dei Pmg per l’energia prodotta dalla frazione biodegradabile dei rifiuti: il prezzo di acquisto del combustibile, Pcomb, e il costo di trasporto, Ptrasp, entrambi fissati a zero dalla delibera Arera.

La sentenza Tar

La pronuncia del Tar Lombardia in questione è la n. 3278 dello scorso 19 giugno 2026 (link in basso), nata da un ricorso di Compagnia Energetica Bellunese (Ceb), titolare di un impianto a Longarone, nella frazione di Castellavazzo.

La centrale utilizza legno vergine derivante da scarti di segheria, residui di campo e tronchi, oltre a scarti di mobilificio e imballaggi classificabili come rifiuti legnosi.

La convenzione Grin dell’impianto è scaduta il 12 dicembre 2024. La Compagnia intendeva quindi accedere ai Pmg, il meccanismo previsto per gli impianti a biogas e biomassa già in esercizio con incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027, o che vi rinuncino entro quella data.

La società ha sostenuto di avere sempre pagato il rifiuto legnoso e il relativo trasporto. Secondo i suoi calcoli, azzerare queste due voci ridurrebbe di circa 80 €/MWh un Pmg pieno stimato in circa 250 €/MWh, rendendo economicamente insostenibile l’adesione al regime.

La legge prevede invece che i prezzi minimi coprano i costi di funzionamento, per consentire la prosecuzione efficiente dell’esercizio, e siano aggiornati tenendo conto anche dei costi delle materie prime.

L’istruttoria bocciata

Arera aveva adottato la delibera 305/2024 sulla base di un supplemento istruttorio affidato a Rse.

Secondo la ricostruzione del Tar, l’Autorità aveva ritenuto che il rifiuto legnoso biodegradabile fosse generalmente caratterizzato da un valore economico negativo: il produttore del rifiuto pagherebbe cioè un corrispettivo all’impianto che lo riceve.

Il rapporto Rse, però, si limitava a consigliare di porre a zero il costo del combustibile, data la difficoltà di standardizzare tra le diverse categorie di impianto un eventuale ricavo da conferimento.

Per il Tar, Arera ha quindi trattato come dimostrata la presenza generalizzata di un ricavo, mentre l’istruttoria non escludeva che alcuni operatori sostenessero un costo. Il regolatore avrebbe dovuto contestualizzare, confermare o confutare la valutazione di Rse, eventualmente con ulteriori approfondimenti.

Ceb aveva inoltre depositato contratti, fatture, bolle di trasporto e convenzioni del Consorzio Rilegno per dimostrare sia i propri costi sia l’esistenza di un mercato del rifiuto legnoso.

Sul trasporto, il giudice ha rilevato un ulteriore difetto: né il rapporto Rse né la delibera spiegavano perché anche questa componente dovesse essere azzerata. La giustificazione fornita successivamente da Rse nelle memorie difensive non poteva integrare la motivazione del provvedimento, secondo il Tar.

Ora l’appello

Il Tar ha annullato la delibera 305/2024 e il relativo allegato A nella parte di interesse di Ceb, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Autorità. Non ha però indicato quale formula o quali valori Arera debba adottare.

Secondo lo studio Clp Lex, che ha commentato la pronuncia, il regolatore non può applicare un trattamento uniforme senza verificare le diverse condizioni economiche degli operatori. Lo studio ritiene che il meccanismo dovrà essere rideterminato sulla base dei costi effettivamente sostenuti: una lettura della sentenza, che accerta soprattutto i difetti di istruttoria e motivazione.

Arera però, come detto, ha deciso di contestare le conclusioni dei giudici. In attesa dei motivi specifici dell’appello, non indicati nella delibera del 9 luglio, e di una nuova decisione, agli operatori non resta che attendere.

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