Dal 20 novembre, data di approvazione in consiglio dei ministri del decreto-legge Transazione 5.0-Aree idonee n. 175, l’onda di analisi, commenti e critiche degli addetti ai lavori non si è ancora arrestata e domani (2 dicembre) prenderà nuovo vigore con le audizioni previste in Senato sul provvedimento.
All’ordine del giorno ci sono gli interventi di quindici associazioni, oltre all’assessore all’industria della Sardegna, Emanuele Cani, a rappresentanti della Dg Ambiente Regione Basilicata e al presidente della commissione tecnica specialistica per le Autorizzazioni ambientali della Sicilia, Gaetano Armao.
Uno dei componenti della stessa commissione siciliana, Daniele Villa, è intervenuto tramite Linkedin per commentare il Dl sulle aree idonee, spiegando come venga “finalmente fornita una, sia pur stringata, definizione di impianto agrivoltaico. Questo spunto normativo, unitamente alla decisione di precludere (salvo rare eccezioni) l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole, mi sembra un ulteriore indizio della scelta legislativa di favorire lo sviluppo di sinergie fra la produzione di energie rinnovabili e il mondo dell’agricoltura”.
Per Villa, “con progetti che consentano davvero la valorizzazione della componente agricola (tenendo conto anche delle caratteristiche e della vocazione dell’area di riferimento), l’agrivoltaico rappresenta un modello in grado di soddisfare contemporaneamente una pluralità di interessi, quali la tutela dell’ambiente (attraverso la produzione di energia pulita), il rilancio del settore agricolo e le legittime aspettative economiche degli investitori”.
Forti preoccupazioni sono state invece espresse dalla Federazione industrie prodotti, impianti, servizi ed opere specialistiche per le costruzioni e la manutenzione edile, stradale e dei beni culturali (Finco), riunita in giunta il 28 novembre scorso per l’elezione a vicepresidente di Agostino Re Rebaudengo.
“Auspico che in sede di conversione del DL venga almeno inserita una norma di salvaguardia dei progetti già in sviluppo, come avvenuto nel 2024 con il Dl Agricoltura”, commenta l’ex presidente di Elettricità Futura.
Nel merito dei contenuti, “si mantenga la disciplina delle aree idonee prevista dal D.lgs 199\2021 di attuazione della Red II, assicurando così certezza e affidamento agli operatori che in questi anni hanno lavorato sulla base di questa disciplina”.
Secondo la Federazione, proprio il potenziale contrasto tra nuovo quadro normativo nazionale e direttiva Red II espone l’Italia al rischio di infrazione europea, con effetti a cascata su obiettivi Pnrr e successo di misure complementari come Energy Release e Fer X transitorio.
Per poter riuscire a trovare una sintesi tra interessi differenti, come tutela del Beni culturali e produzione sostenibile di energia, Finco ha inoltre deciso di attivare un tavolo di confronto, forte anche del fatto che al suo interno sono presenti imprese del settore restauro e archeologia.
In conclusione, le difficoltà che porta con sé il nuovo Dl n. 175, secondo la Federazione, sono principalmente legate a un eccesso di restrizione delle aree idonee, peggiorative rispetto allo scenario del DM 2024, e all’applicazione retroattiva delle misure.
Il sentiment negativo corre da Nord a Sud, ad esempio con i movimenti locali sardi tornati in piazza nell’ultimo fine settimana per protestare contro i contenuti del Dl Aree idonee, fino ad arrivare alla Brianza, dove il Consiglio provinciale ha approvato una mozione di centrosinistra sul tema.
“Il fenomeno dell’agrivoltaico e dei campi fotovoltaici è sempre più in espansione anche sul nostro territorio”, spiegano i promotori dell’atto. “La normativa non offre sufficienti garanzie in merito alla protezione dei territori più vulnerabili, con il rischio che le aree idonee individuate per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile non siano congruenti con gli obiettivi di tutela dei suoli, del paesaggio e della biodiversità”.
La novità principale del Dl n. 175, si ricorda, riguarda l’introduzione nel Testo unico rinnovabili di una definizione di “agrivoltaico” quale “impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione”.
Sulla base di tale definizione, in zone classificate agricole, “è sempre consentita l’installazione di impianti agrivoltaici attraverso l’impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra”, stando alla nuova formulazione introdotta con il Dl (comma 2, art. 11-bis).
Infine, si introduce il limite di sessanta giorni per l’emanazione di un decreto Mase sul funzionamento della piattaforma digitale aree idonee (art. 12-bis).


























