Non sono piaciute a tutti le parole con cui il ministro Lollobrigida ha deciso di commentare la Giornata mondiale del suolo.
Per la ricorrenza del 5 dicembre il titolare del Masaf ha rivendicato la scelta del Governo “di dire no ai pannelli fotovoltaici a terra sui terreni agricoli, proteggendo i campi dalle speculazioni e preservando la loro funzione primaria: produrre cibo di qualità”.
Il riferimento è in primis all’articolo 5, commi 1 e 2, del dl Agricoltura, sui quali dovrà esprimersi la Corte Costituzionale dopo la questione di legittimità sollevata dal Tar Lazio a maggio.
A stretto giro è arrivata la replica del presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, per il quale “è inaccettabile che i nuovi investimenti su poli logistici, data center, autostrade, pedemontane, aree residenziali o produttive continuino indisturbati a consumare suolo agricolo che, contrariamente a quanto succederebbe con i pannelli fotovoltaici, perderemo in modo permanente”.
Il Governo, rimarca Ciafani, deve quindi modificare l’articolo 5 del decreto Agricoltura che vieta il fotovoltaico a terra anche in terreni inquinati o che non sono mai stati produttivi, approvando quanto prima una legge contro il consumo di suolo (si veda anche Quando le rinnovabili non sono consumo di suolo).
Una sentenza sulle rinnovabili in aree agricole
La Giornata mondiale del suolo ha in realtà rilanciato il dibattito su agricoltura e rinnovabili tra stakeholder tradizionalmente schierati a favore o contro questo binomio.
A fissare qualche paletto, però, arriva la sentenza n. 536 del Tar Abruzzo, pubblicata il 28 novembre e disponibile in basso, secondo la quale la normativa nazionale e comunitaria considera le zone agricole idonee all’insediamento delle rinnovabili.
Giudicando nel merito della vicenda il tribunale ha accolto il ricorso di una società energetica nei confronti di un diniego alla Pas per un impianto fotovoltaico in zona agricola.
Lo stop al progetto era arrivato con declaratoria di improcedibilità da parte del Comune di Mosciano Sant’Angelo (Teramo), poiché il terreno prescelto si trova in un “ambito di trasformazione speciale” secondo il Piano regolatore generale.
In tale tipologia di ambito il piano prevede due destinazioni d’uso: una in vigore corrispondente agli utilizzi ammessi in zona agricola e l’altra futura ed eventuale che si concretizzerà con l’approvazione di una variante attuativa delle programmazioni previste nel piano.
Il Tar ha risolto il conflitto tra le due destinazioni secondo il criterio dell’efficacia temporale: in assenza di una variante allo strumento urbanistico vigente, si impone la disciplina previgente, con l’area di impianto che in questo caso resta vocata agli usi ammessi in zona agricola, ai quali è riconducibile la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili.
- La sentenza (pdf)


























