Il decreto sulla qualità dell’aria resta nell’aria

Fumata nera sul provvedimento in Conferenza Unificata: rinviato il parere sul testo, dopo la bocciatura nella commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni.

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Il nuovo decreto sulla qualità dell’aria si è scontrato con le Regioni.

Nella seduta di ieri, 22 ottobre, la Conferenza Unificata ha rinviato il parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva Ue 2024/2881 relativa alla qualità dell’aria ambiente (il termine ultimo per il suo recepimento nella legislazione nazionale è l’11 dicembre 2026).

Lo schema di D.lgs. è diventato l’atto di governo n. 435, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 e poi trasmesso al Parlamento per i pareri obbligatori delle commissioni competenti, il cui esame è tuttora in corso.

L’avvisaglia di un rinvio in Conferenza Unificata è stata la bocciatura all’unanimità del testo nella commissione Ambiente, Energia e Sostenibilità della Conferenza delle Regioni.

In particolare, rimarca una nota ufficiale dell’Umbria del 20 ottobre, le Regioni denunciano il mancato riconoscimento della corresponsabilità dello Stato nelle misure di risanamento previste dall’articolo 16 su Piani per la qualità dell’aria e tabelle di marcia per la qualità dell’aria.

Secondo le Regioni, infatti, sarebbe “tecnicamente ed esecutivamente impossibile” raggiungere i nuovi limiti europei sulle emissioni di sostanze inquinanti, tra cui Pm10, Pm2,5 e biossido di azoto, “agendo unicamente con le leve amministrative e legislative regionali”.

L’assessore umbro all’Ambiente e all’Energia, Thomas De Luca, sottolinea che le principali fonti emissive che determinano i superamenti degli inquinanti complessi “derivano da settori strategici a pianificazione nazionale o transfrontaliera come energia, trasporti nazionali e grandi industrie, sui quali le Regioni non hanno alcuna competenza diretta”.

Pertanto, secondo De Luca, “pretendere che una singola Regione risolva l’inquinamento da sola, senza un Piano nazionale di risanamento vincolante, è una finzione giuridica e politica inaccettabile”. Finora, spiega l’assessore, il ministero dell’Ambiente non ha ancora trasmesso alle Regioni un testo emendativo per disciplinare il ruolo dello Stato nell’art. 16 dello schema di D.lgs.

Altro punto controverso riguarda l’articolo 29, comma 1 (clausola di invarianza finanziaria). Il decreto, evidenzia De Luca, impegna le amministrazioni regionali e le Arpa “a una serie sterminata di nuovi e gravosi adempimenti”, tra cui potenziamento e ridisegno delle reti di monitoraggio, applicazione di complessi modelli di simulazione, misure di emergenza sul trasporto pubblico locale e controlli straordinari sui generatori di calore a biomassa.

Tuttavia, all’articolo 29 “il governo fissa il principio per cui tutte queste attività devono svolgersi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

In sostanza, con l’impostazione attuale, “in caso di superamento dei limiti di inquinamento, saranno unicamente i governatori e i sindaci a rispondere di fronte alla magistratura e alle procedure d’infrazione dell’Unione europea, pur essendo stati privati degli strumenti legislativi ed economici per intervenire”.

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