Cosa cambia per gli impianti fotovoltaici nei centri storici

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Il dl 175/2025 che disciplina le aree idonee e il correttivo al Testo unico rinnovabili incidono su strumenti urbanistici e pareri paesaggistici. Un'analisi delle disposizioni rilevanti per il fotovoltaico su edifici in area storica.

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Con l’entrata in vigore del dl 175/2025 che ha introdotto la disciplina delle aree idonee e del correttivo al Testo unico rinnovabili (dl 178/2025) l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici nei centri storici potrebbe diventare più agevole.

Queste installazioni rientrano ufficialmente tra le tipologie di aree che il legislatore qualifica come “idonee” e quindi ammissibili a regimi semplificati, mentre i divieti “di principio” dei regolamenti comunali vengono ridimensionati e il parere della Soprintendenza perde il carattere vincolante salvo i casi di vincolo diretto su singoli beni. Ma andiamo con ordine.

Cosa cambia per i centri storici

Il decreto-legge 175/2025 ha modificato il Testo unico sulle fonti rinnovabili (D.Lgs. 190/2024), introducendo e ridefinendo, all’articolo 11-bis, la disciplina delle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici.

Il comma 1, lettera l), numero 3, di questo articolo qualifica espressamente come aree idonee “gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali”, a prescindere dalla collocazione urbanistica dell’immobile e indipendentemente dalla classificazione comunale come zona A (centro storico), B (completamento edilizio) o C (residenziale).

Nel Testo unico, l’articolo 7, comma 1, come modificato dal correttivo 178/2025, si stabilisce che gli interventi ricadenti in aree idonee sono “non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati” e “compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti”.

Il riferimento è agli interventi che ricadono nell’Allegato A del T.u., in particolare, per quanto riguarda le coperture degli edifici, quelli di installazione di “impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 12 MW, integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell’edificio e con superficie non superiore a quella della copertura su cui è realizzato”.

Di conseguenza qualsiasi regolamento edilizio comunale che vieti genericamente l’installazione di pannelli fotovoltaici nel centro storico risulta incompatibile con la nuova disciplina statale e, pertanto, non più applicabile. Le disposizioni locali non possono infatti precludere in via generale interventi che il legislatore statale qualifica come compatibili ex lege.

Altro punto a favore della semplificazione per gli impianti in area idonea è il ridimensionamento del ruolo della Soprintendenza.

L’articolo 11-quater, comma 1, del T.u. Fer come modificato dal dl 175/2025, stabilisce infatti che la realizzazione di interventi in aree idonee “non è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità competente in materia paesaggistica”.

L’autorità competente (cioè la Soprintendenza) si esprime quindi con “parere obbligatorio e non vincolante“. È bene specificare che un parere va comunque richiesto e che, qualora dovesse tardare ad arrivare rispetto ai termini previsti, l’amministrazione può comunque procedere con l’iter autorizzativo.

Su questo tema Emilio Sani, avvocato esperto di energie rinnovabili e consigliere di Italia Solare, ha smorzato gli entusiasmi rispetto alle letture più ottimistiche della normativa circolate di recente: “Non vincolante non vuole dire inutile”, ha spiegato parlando a QualEnergia.it. “È poi l’amministrazione comunale a decidere quali valutazioni seguire”, ha aggiunto.

Chiaramente non tutto diventa automaticamente possibile: restano esclusi, o soggetti a disciplina specifica, i beni con vincolo diretto, oppure le aree di “particolare pregio” individuate da norme paesaggistiche.

Il nuovo quadro normativo è diventato effettivo con l’entrata in vigore del dl 178/2025, l’11 dicembre 2025. Per i procedimenti già avviati a quella data si applica la disciplina precedente, salvo che il richiedente non chieda espressamente l’applicazione delle nuove norme.

Firenze muove i primi passi

Le novità stanno già iniziando ad avere riscontri reali. A Firenze tre consiglieri comunali di Avs Ecolò, Caterina Arciprete, Giovanni Graziani e Vincenzo Pizzolo, hanno chiesto all’amministrazione durante un question time di avviare le modifiche necessarie ai propri strumenti urbanistici.

“In città, dove il divieto aprioristico nell’area Unesco è stato a lungo applicato, insieme a forti prescrizioni nelle aree a vincolo, questa svolta rende evidente ciò che denunciamo da tempo: queste limitazioni sono in contrasto diretto con le normative nazionali finalizzata al rispetto degli obiettivi europei sulle energie rinnovabili”, dichiarano in una nota.

“La tutela del patrimonio storico e paesaggistico – concludono – non può più essere usata come alibi per bloccare la transizione ecologica”.

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