Dalle 12 di ieri, 2 febbraio, è attivo il Portaltermico 3.0 per l’accesso agli incentivi previsti dal Conto Termico 3.0.
La piattaforma, spiega il Gse in una nota, consente di visualizzare tutti gli edifici e le richieste delle quali si è “soggetti responsabili”, accedendo alla sezione “edifici”, oppure di operare per conto di altri soggetti responsabili in qualità di “soggetto delegato”.
Il Portale sarà accessibile tra i servizi di “efficienza energetica” dell’area clienti del sito Gse.
Ora che la misura entra nel vivo, riepiloghiamo dunque le novità introdotte con il Conto Termico 3.0 e le differenze rispetto al precedente schema di incentivi.
Il nuovo schema di incentivi
Il decreto Mase 7 agosto 2025 ha potenziato il meccanismo di supporto per interventi di piccole dimensioni su efficienza energetica e produzione di energia termica da rinnovabili negli edifici. Prevede un limite di spesa annua di 900 milioni di euro, di cui 400 destinati alle pubbliche amministrazioni (20 milioni per le diagnosi energetiche) e 500 per i privati (150 milioni per le imprese).
Rispetto alla versione 2.0, la 3.0 semplifica l’accesso al meccanismo, amplia la platea dei beneficiari, aggiorna le tipologie di interventi agevolabili e le spese ammissibili, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e dei prezzi di mercato. Sono potenziati anche gli interventi ammissibili in ambito terziario.
Tra le principali novità introdotte vi è l’estensione agli enti del terzo settore equiparati alle amministrazioni pubbliche, consorzi, autorità portuali e società in-house. Sono aggiornati, inoltre, i massimali di spesa, specifici e assoluti. Il perimetro degli edifici coinvolti per gli interventi di efficienza energetica, finora riservati alla PA, è ampliato anche agli edifici non residenziali privati.
In aggiunta ai lavori agevolabili già previsti (isolamento termico, installazione di pompe di calore o di collettori solari) sono incentivabili nuove tipologie di intervento, come ad esempio gli impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche.
Il decreto fissa un incentivo del 20% per il caso base, per poi salire rispettivamente a 25%, 30% e 35% se si usano moduli A, B o C del noto registro all’articolo 12 del Dl 181/2023 sui prodotti FV ad alta efficienza e Made in Europe.
L’impianto deve essere configurato per l’autoconsumo e correttamente dimensionato rispetto al fabbisogno dell’edificio. Nello specifico, l’energia elettrica prodotta non può superare il 105% della somma dei consumi medi annui (elettrici e termici equivalenti) dell’edificio.
In generale, il decreto riconosce una copertura media del 65% delle spese ammissibili che arriva al 100% nel caso di interventi realizzati su edifici pubblici in comuni fino a 15.000 abitanti, scuole pubbliche, ospedali e strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di cura, assistenza o ricovero.
Viene introdotta la possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere agli incentivi anche attraverso Comunità energetiche rinnovabili (Cer) o configurazioni di autoconsumo collettivo.
Il Gse spiega la misura
Dopo l’entrata in vigore del decreto, il Gse ha prodotto tre webinar (link ai video e alle slide in basso) per sviscerare i contenuti del nuovo schema di incentivi. Il primo, pubblicato il 12 gennaio, ha introdotto le principali novità appena elencate, approfondito le regole applicative e fornito un’anteprima del Portaltermico 3.0 lanciato ieri.
Il secondo, del 19 gennaio, ha fornito le informazioni preliminari per la presentazione della richiesta tramite l’area clienti del Gse e ha fornito una dimostrazione pratica guidata del caricamento della richiesta agli incentivi. L’ultimo, del 26 gennaio, ha fornito un focus sugli interventi di incremento dell’efficienza energetica del Titolo II per i quali è possibile richiedere gli incentivi (interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti parti di essi o unità immobiliari esistenti).
Quest’ultimo webinar in particolare ha approfondito il ruolo della diagnosi energetica, che rimane un pilastro per la pianificazione degli interventi di riqualificazione profonda. La diagnosi è obbligatoria per interventi come l’isolamento termico, la trasformazione in nZEB o per impianti con potenza superiore a 200 kW. Deve essere redatta esclusivamente da un “Ege” (Esperto in Gestione dell’Energia) o da una Esco certificata secondo le norme UNI CEI di riferimento.
Una novità rilevante emersa è la possibilità per le PA e gli enti del Terzo settore non economici di richiedere un contributo anticipato del 50% per le spese di redazione della diagnosi. Per ottenerlo, il soggetto deve inviare un preventivo di spesa tramite il portale e impegnarsi a redigere la diagnosi entro 12 mesi dall’accoglimento della richiesta.
Le imprese e gli enti del Terzo settore che svolgono attività economica devono rispettare requisiti più stringenti per accedere agli incentivi del Titolo II. Ad esempio è obbligatorio dimostrare, tramite “Ape” (Attestazione di Prestazione Energetica) ante e post-operam, una riduzione dell’indice di prestazione energetica non rinnovabile pari ad almeno il 10% per interventi singoli o il 20% per interventi combinati, infrastrutture di ricarica o nZEB.
Prima dell’avvio dei lavori, le imprese devono inviare inoltre una comunicazione preliminare al Gse che indichi la dimensione dell’impresa, l’ubicazione del progetto e l’elenco dei costi previsti.
L’incentivo finale in questi casi è soggetto a un “cap” basato sulla dimensione: per gli interventi di efficienza combinati, ad esempio, il limite è del 30% per le grandi imprese, 40% per le medie e 50% per le piccole.
Un ulteriore elemento di rilievo è la maggiorazione del 10% sull’incentivo base (fino a un massimo del 65% della spesa) prevista per gli interventi che utilizzano componentistica prodotta nell’Unione Europea, a patto che i componenti principali siano dotati di marcatura CE e certificazione di origine.
- Webinar 12 gennaio (video)
- Slide 12 gennaio (pdf)
- Webinar 19 gennaio (video)
- Slide 19 gennaio (pdf)
- Webinar 26 gennaio (video)
- Slide 26 gennaio (pdf)




























