Qualifica SEU, facciamo un po’ di chiarezza

In queste settimane tra gli operatori del fotovoltaico e della cogenerazione c'è molta confusione sulla qualifica SEU. Quando la si deve chiedere? Cosa comporta non averla? Abbiamo rivolto qualche domanda in merito ai tecnici del GSE. Molto probabile la proroga per la scadenza dei 90 giorni a partire dal 3 marzo.

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(Aggiornamento 22 maggio: la proroga annunciata in questa intervista è stata confermata: slitta al 30 settembre 2015 il termine per la presentazione delle richieste di qualifica per i SEU e il GSE ha pubblicato una versione aggiornata delle regole applicative, trovate tutto a questo link)

Dalle mail che ci arrivano in redazione appare chiaro come tra gli operatori del fotovoltaico e della cogenerazione ci siano molti dubbi sulla richiesta di qualifica SEU. Anche per noi molti aspetti non sono chiari e così abbiamo cercato di farci spiegare alcune questioni dai tecnici del GSE, che tra l’altro ci hanno fatto capire che è molto probabile una proroga per la scadenza dei 90 giorni che partiva dal 3 marzo, anche se ancora non si sa di quanto.

Innanzitutto, quali vantaggi ha un impianto con qualifica SEU rispetto ad uno senza qualifica?

Il vantaggio di un sistema qualificato SEU rispetto a uno senza qualifica è di tipo economico, in quanto questo riconoscimento comporta delle agevolazioni tariffarie sull’energia elettrica autoconsumata (prodotta e non prelevata dalla rete), in particolare sulle parti variabili degli oneri generali di sistema. Più precisamente, nei sistemi qualificati, gli oneri di sistema per il 2014 sono dovuti solo sull’energia elettrica prelevata, mentre a decorrere dal 2015 sono dovuti sia sull’energia elettrica prelevata, sia su quella autoconsumata nella misura del 5% (articolo 24 della legge 116/14). Queste agevolazioni cambiano leggermente a seconda della categoria del sistema riconosciuto: in alcuni casi, per i sistemi che pagano anche la componente MTC sull’energia autoconsumata, le agevolazioni sono minori (i SEESEU C, vedi tabelle in basso, ndr). Gli impianti a rinnovabili in scambio sul posto sotto ai 20 kW di potenza sono comunque esonerati in toto dal pagamento di oneri sull’energia autoconsumata.

Quali impianti devono/possono richiedere la qualifica SEU?

Nei casi in cui ci sono dei sistemi in cui sia la produzione che il consumo di energia elettrica avvengono sullo stesso sito e l’impianto di produzione è collegato alle utenze attraverso un collegamento privato, (come specificato nella deliberazione 578/2013/R/eel) si è nella situazione di poter richiedere la qualifica SEU o SEESEU anche se questa non è obbligatoria. È da tenere in considerazione che in molti casi la qualifica di questi impianti è automatica, ad esempio quando è attiva una convenzione di Scambio Sul Posto (SSP). Tale aspetto è specificato nelle Regole Applicative del GSE (vedi allegato in fondo, ndr). Negli altri casi si deve fare richiesta di qualifica. Per gli impianti esistenti la scadenza per presentare la richiesta di qualifica al momento è a 90 giorni dalla messa online del portale, avvenuta lo scorso 3 marzo. Ma anticipiamo che è molto probabile che l’Autorità per l’Energia conceda una proroga, anche se ancora non si è deciso di quanto.

Come si chiede la qualifica e quanto costa?

La richiesta di qualifica va inviata esclusivamente tramite il Portale informatico predisposto dal GSE secondo le modalità descritte nel paragrafo 3.1.5. delle Regole Applicative. Ferma restando inoltre la differenza tra tipologia di fonte (solare o altro), per gli impianti superiori ai 20 kW il costo della richiesta varia dai 250 ai 550 €, così come riportato nella tabella a pag. 12 nel documento che riporta i costi dei servizi erogati dal GSE. Fino a 3 kW la richiesta di qualifica è gratuita, dai 3 ai 20 costa 50 €. Per ogni modifica chiesta si pagherà poi la metà della cifra dovuta per la qualifica: ad esempio 25 € per gli impianti tra 3 e 20 kW.

Alcuni operatori sono perplessi per il fatto che sul portale non è ancora possibile qualificare come SEU gli impianti realizzati nel 2015.

Attualmente sono on-line le regole applicative e il portale per i sistemi realizzati fino al 31 dicembre 2014. A breve sarà emesso il provvedimento che dà il via libera alle regole applicative (e quindi al portale) per i sistemi realizzati a partire dal 1 gennaio 2015. In ogni caso, e questo è importante sottolinearlo, i benefici per la qualifica SEU, per gli impianti successivi al 1 gennaio 2015, non decorrono da quando viene inserita la richiesta sul portale, ma sono retroattivi al momento in cui c’è stata l’effettiva configurazione del sistema. Quindi gli operatori non perdono nulla.

Una volta ottenuta la qualifica vale per sempre?

La qualifica una volta ottenuta si mantiene, a meno di intervenute modifiche sull’assetto del sistema, come ad esempio sulle unità di produzione o di consumo, oppure anche per modifiche sui requisiti della qualifica di tipo amministrativo o giuridico. Si veda ad esempio il caso dei cambi di titolarità.
Come indicato nelle regole applicative al paragrafo 5, il Soggetto Referente del sistema qualificato è tenuto a comunicare al GSE, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul Portale informatico, tutte le eventuali modifiche apportate al sistema stesso, pena la perdita della qualifica ottenuta.
Da segnalare che, in caso di sistemi con impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), ai fini del mantenimento del requisito CAR deve essere presentata (sul portale RICOGE), entro il 31 marzo di ogni anno, la richiesta CAR a consuntivo al GSE, secondo le modalità previste dal DM 5 settembre 2011, al fine di verificare il funzionamento dell’unità in esercizio come cogenerativa ad alto rendimento, come indicato al paragrafo 2.6.5. delle Regole Applicative.

Per un impianto in autoconsumo esistente cosa comporta non chiedere o non ottenere la qualifica?

I sistemi che non richiedono o che non ottengono la qualifica SEU/SEESEU in quanto non rispettano i requisiti previsti dalla suddetta deliberazione e dalle regole applicative del GSE, vengono classificati dal GSE stesso come Altri Sistemi Esistenti (ASE) e come Altri Sistemi di Autoproduzione (ASAP). A detti sistemi non vengono riconosciuti i benefici tariffari previsti per i SEU e SEESEU. L’indicazione dei sistemi ASE/ASAP viene comunicata dal GSE a Terna. Gli impianti esistenti dovranno pagare anche gli oneri sull’energia autoconsumata a partire dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della delibera 578.

Se modifico un impianto esistente per renderlo idoneo a diventare SEU (ad esempio realizzo un collegamento privato con un’unità di consumo in sito) posso richiedere la qualifica?

Sì, tale possibilità è contemplata dato che il collegamento privato è un elemento costituente il sistema che si vuole qualificare. L’Autorità per l’Energia ha esplicitato dettagliatamente questa possibilità attraverso una specifica FAQ pubblicata sul loro sito, consultabile a questo link.

Anche gli impianti a rinnovabili sotto ai 20 kW che non sono in Scambio sul posto (ad esempio i FV del 5° CE) devono richiedere la qualifica SEU?

Sì. Gli impianti fotovoltaici incentivati in tariffa omnicomprensiva e con tariffa premio sull’autoconsumo (V Conto Energia), non essendo in Scambio sul posto, anche se di potenza inferiore ai 20 kW non sono esonerati dal pagamento del 5% degli oneri sull’energia autoconsumata e non è prevista la qualifica automatica come  per gli impianti in Scambio Sul Posto. La qualifica SEU per i sistemi con questo tipo d’impianti resta dunque sempre un’opportunità di tipo economico per i benefici tariffari connessi.

 

Le regole applicative per la qualifica SEU/SESEU (pdf)

Lo Speciale Tecnico di QualEnergia.it “La nuova normativa SEU e le opportunità di business”

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