Il DL Carburanti e Upstream supera il primo passaggio parlamentare.
Il Senato ha approvato ieri, 15 ottobre, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 157/2026, introducendo diverse modifiche che riguardano l’apertura a nuovi impianti Fer nelle zone di protezione dei siti Unesco, la revisione dei contributi per le connessioni elettriche e l’ampliamento dei poteri sostitutivi statali nei procedimenti autorizzativi relativi all’estrazione di idrocarburi.
Il provvedimento, approvato con modificazioni rispetto al testo originario del Governo, passa ora all’esame della Camera. La conversione in legge dovrà essere completata entro il 9 novembre 2026.
Rinnovabili, cosa cambia nelle zone di protezione Unesco
Una delle modifiche più rilevanti per il settore delle rinnovabili riguarda gli impianti nelle cosiddette buffer zone dei siti Unesco, ovvero le aree individuate per garantire la protezione dei beni riconosciuti come patrimonio dell’umanità.
La novità deriva dall’emendamento 2.0.18 (testo 2), presentato dai senatori del Pd Nicola Irto e Daniele Manca e approvato il 13 ottobre dalla Commissione Ambiente del Senato. La disposizione è stata confermata con il via libera dell’Aula.
Come abbiamo già spiegato, la normativa attuale consente nelle zone di protezione Unesco esclusivamente gli interventi dell’Allegato A del Testo unico Fer (Dlgs 190/2024), realizzabili in attività libera. Sono invece esclusi gli interventi degli Allegati B e C, soggetti rispettivamente a procedura abilitativa semplificata (Pas) e autorizzazione unica (Au).
La modifica approvata dal Senato interviene sull’articolo 11-quinquies del Testo unico, consentendo anche queste ultime due categorie di interventi, a condizione che gli impianti ricadano interamente nella buffer zone, che dovrà presentare le caratteristiche di un’area idonea ai sensi dell’articolo 11-bis, commi 1 e 3.
L’apertura nelle zone Unesco non sarà però accompagnata dalle semplificazioni normalmente previste per gli impianti nelle aree idonee: il nuovo testo esclude infatti espressamente l’applicazione dell’articolo 11-quater del Testo unico Fer, che prevede, tra l’altro, il parere paesaggistico obbligatorio ma non vincolante e la riduzione di un terzo dei termini per l’autorizzazione unica.
Riduzione dei contributi per le connessioni
Un’altra novità è stata introdotta direttamente durante l’esame dell’Aula, con l’approvazione dell’emendamento 2.0.3 (testo 3), a prima firma del presidente della Commissione Ambiente del Senato, Claudio Fazzone (FI).
Il testo stabilisce che Arera, nell’ambito della revisione delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione, debba adottare misure per ridurre i contributi relativi alla cosiddetta quota potenza, legati alla massima potenza prelevabile dalla rete.
La riduzione dovrà essere accompagnata da una rimodulazione degli altri contributi, senza determinare incrementi degli oneri generali di sistema a carico degli utenti finali.
La misura potrebbe quindi incidere sui costi sostenuti dagli utenti che richiedono connessioni con elevate potenze di prelievo, un aspetto rilevante anche per i processi di elettrificazione delle attività produttive.
L’emendamento è stato approvato dopo una riformulazione richiesta dalla Commissione Bilancio, che aveva espresso parere contrario sulla precedente versione per ragioni legate alla copertura finanziaria.
Idrocarburi, poteri più ampi per il commissario statale
Il provvedimento interviene anche sulle procedure amministrative per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma, comprese la perforazione di pozzi e le procedure relative ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione.
L’articolo 2 del decreto disciplina i poteri sostitutivi dello Stato quando le Regioni non si esprimono nei termini previsti sulle intese necessarie allo svolgimento di queste attività.
Se la Regione non si pronuncia entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione, il Presidente del Consiglio, su proposta del Mase, può assegnarle un ulteriore termine non superiore a 60 giorni, ridotto a 30 in una specifica fattispecie procedimentale.
In caso di ulteriore inerzia, quando il ritardo rischi di compromettere attività di interesse strategico nazionale, il Consiglio dei ministri può nominare un commissario ad acta, chiamato a intervenire in sostituzione dell’amministrazione regionale.
Durante l’esame parlamentare, attraverso l’emendamento 2.23 (testo 2), sono stati ampliati i poteri del commissario, estendendoli all’adozione di ogni atto endoprocedimentale (ossia un atto intermedio, come un parere o un nulla osta, necessario per arrivare al provvedimento finale) o provvedimento autorizzatorio di competenza regionale o degli enti locali interessati, purché necessario alla conclusione del procedimento.
Biogas e biometano, più residui utilizzabili
Un’ulteriore disposizione riguarda la digestione anaerobica, processo utilizzato per la produzione di biogas e, attraverso successivi trattamenti, di biometano.
L’articolo 1-bis, introdotto durante l’esame in Commissione, modifica l’articolo 1-decies del DL 63/2026, ampliando le tipologie di residui ammesse alla digestione anaerobica.
Oltre ai residui dei processi produttivi dell’industria agroalimentare, potranno essere utilizzati, a determinate condizioni, anche quelli derivanti dalla trasformazione o valorizzazione di prodotti agricoli destinata alla produzione di biocombustibili, biomolecole e biomateriali.
Il loro impiego sarà consentito solo in presenza di caratteristiche qualitative equivalenti a quelle dei residui già ammessi e nel rispetto di specifici requisiti ambientali.
In particolare, i materiali non dovranno contenere sostanze chimiche pericolose ai sensi del regolamento europeo Reach, né il processo produttivo dovrà comportarne il rilascio.
Il produttore sarà inoltre tenuto a fornire al gestore dell’impianto la documentazione attestante il rispetto delle condizioni previste. Anche il digestato ottenuto dovrà rispettare i valori limite stabiliti dalla normativa.
Un risultato accolto con favore dal Consorzio italiano biogas (Cib). “Superare queste limitazioni significa valorizzare maggiormente le risorse disponibili, promuovere l’economia circolare e sostenere la crescita del biogas e del biometano agricolo”, ha dichiarato in un comunicato il presidente, Piero Gattoni.
- Il testo approvato in Senato (pdf)
- Emendamento Fazzone (pdf)





























