I sistemi per l’energy storage non sono tra i beni che possono godere dell’iperammortamento, mentre sono ammessi altri dispositivi per la gestione dell’energia, ma solo se connessi a processi produttivi.

Sono questi due dei chiarimenti principali che riguardano le tecnologie energetiche forniti dal ministero dello Sviluppo Economico con una nuova circolare (in allegato in basso).

La “funzione principale” dei dispositivi per l’accumulo di energia, si spiega nella circolare …

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