In relazione agli atti che devono essere adottati da altre amministrazioni o dagli enti locali, il controllo operato dal Gseha carattere meramente formale, ossia di verifica della sussistenza del titolo, non potendosi spingere sino alla verifica della legittimità dello stesso a pena di stravolgimento del riparto di competenze fissato dal legislatore.

E’ quanto si legge (neretti nostri) in una sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata ieri, 14 maggio, e che ribalta quanto aveva deciso il Tar Lazio nel grado di giudizio precedente sul ricorso di un’azienda attiva nell’eolico contro il Gestore.

Alla base della …

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