Schermature solari, guida alla detrazione fiscale 2018

L’acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti è detraibile fiscalmente per il 50% fino al 31 dicembre 2018. Grazie a una guida dell'ENEA facciamo il punto su questa agevolazione fiscale.

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L’acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti, montati in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installati all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata, è detraibile fiscalmente per il 50% fino al 31 dicembre 2018.

Grazie a una guida dell’ENEA facciamo il punto su questa agevolazione fiscale.

Chi può accedere

Tutti i contribuenti che:  sostengono le spese di riqualificazione energetica;  posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio; E’ possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito. Per quali edifici

Alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi.

Entità del beneficio

È possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018, per un massimo di 60.000 € per unità immobiliare.

Requisiti tecnici specifici

è agevolabile:

  • l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato M al D.Lgs 311 del 29/12/2006;
  • devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • devono essere a protezione di una superficie vetrata; – possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata;
  • devono essere mobili;
  • devono essere schermature “tecniche”;
  • le chiusure oscuranti possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
  • per le chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti;
  • per le schermature solari vengono escluse quelle con orientamento NORD;
  • devono possedere una marcatura CE, se prevista;
  • devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica;

Spese ammissibili

  • Fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti;
  • Eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
  • Opere provvisionali e accessorie;
  • Spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

Documentazione da trasmettere all’ENEA

Scheda descrittiva dell’intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: http://finanziaria2018.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere;

Documentazione da conservare

Di tipo tecnico:

  • certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;

oppure, nel caso in cui non sia previsto il deposito in comune della relazione tecnica ai sensi dell’art.8 comma 1 del D.lgs 192/05 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente:

  • asseverazione redatta da un tecnico abilitato (5), che attesti la rispondenza ai medesimi requisiti tecnici richiesti;

E inoltre:

  • originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
  • schede tecniche dei componenti e/o certificazione del fornitore.

Di tipo amministrativo:

  • fatture relative alle spese sostenute;
  • ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico;
  • ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

(Articolo pubblicato originariamente l’8 maggio 2018)

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