Anche per il 2018 è prevista una detrazione del 65% per gli interventi di coibentazione sulle strutture opache verticali e orizzontali, ossia per pareti, coperture e pavimenti, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati e contro terra che rispettino i requisiti di trasmittanza termica u (w/m2k) riportati in tabella 2 del d.m. 26 gennaio 2010.
Con l’aiuto dell’ENEA, facciamo il punto sul funzionamento della detrazione e sulle modalità per accedervi.
Chi può accedere:
Tutti i contribuenti che
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;
I beneficiari, lo ricordiamo, possono optare per la cessione del corrispondente credito.
Per quali edifici
- Alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- Devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla nostra FAQ n.24 (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf);
Entità del beneficio
- È possibile detrarre il 65% delle spese totali sostenute;
- Il limite massimo di spesa ammissibile è di 60.000 € per unità immobiliare.
Requisiti dell’intervento
Requisiti tecnici specifici dell’intervento:
-
deve configurarsi come coibentazione di strutture già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
-
deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra; – i valori di trasmittanza termica finali (u) devono essere inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella 2 del d.m. 26 gennaio 2010;
-
devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di efficienza energetica
Spese ammissibili
- fornitura e posa in opera di materiale coibente;
- fornitura e posa in opera di materiali ordinari;
- demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
- opere provvisionali e accessorie;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’APE.
Documentazione da trasmettere all’enea:
“Scheda descrittiva dell’intervento”, trasmessa esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: http://finanziaria2018.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, compilata e firmata da un tecnico abilitato.
Documentazione da conservare a cura del cliente:
di tipo tecnico:
- asseverazione redatta da un tecnico abilitato, che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra: e inoltre:
- copia della relazione tecnica, di cui all’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
- Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni;
- originale della documentazione inviata all’ENEA debitamente firmata (per ulteriori informazioni, si rimanda alla FAQ ENEA n. 13).
- schede tecniche dei materiali e dei componenti;
di tipo amministrativo:
- fatture relative alle spese sostenute;
- ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.