Sismabonus, vale anche per gli immobili da affittare

Con una recente risoluzione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un dubbio espresso da una società, che intendeva adeguare un immobile dal punto di vista antisismico e poi affittarlo, anziché utilizzarlo direttamente per le sue attività. L’agevolazione fiscale per le opere di messa in sicurezza vale anche in questo caso.

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Con una recente risoluzione (n. 22/E del 12 marzo, allegata in fondo all’articolo), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un aspetto molto importante che riguarda il “sisma bonus”, la detrazione fiscale prevista dal decreto legge 63/2013 per gli interventi di riqualificazione antisismica degli edifici.

La detrazione, ha chiarito l’Agenzia, può essere riconosciuta anche per i lavori realizzati su immobili destinati alla locazione.

Il provvedimento del 2013, ricordiamo in breve, assegna una detrazione d’imposta del 50% alle spese sostenute per le misure antisismiche, in particolare la messa in sicurezza statica intervenendo sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici tra loro collegati, fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

Una società aveva chiesto all’Agenzia se avrebbe potuto fruire del bonus fiscale per un lavoro di adeguamento sismico su un immobile di sua proprietà, che però dopo la ristrutturazione sarebbe stato destinato alla locazione e non più all’uso diretto da parte della medesima società.

L’Agenzia, innanzi tutto, ha ricordato che con le ultime modifiche, l’agevolazione fiscale è stata estesa agli immobili ubicati in zona sismica 3, includendo gli immobili residenziali diversi dall’abitazione principale e riducendo alla metà il periodo di fruizione della detrazione. Per tutti i dettagli vedi la scheda di QualEnergia.it

Infine, si legge nella risoluzione (neretti nostri), considerato che “la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, si deve ritenere che l’ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio”.

Di conseguenza, chiarisce l’Agenzia, si ritiene che il bonus fiscale “possa essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione”.

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