Bonus giardini, chiarimenti sul metodo di pagamento

  • 31 Gennaio 2018

Per il "bonus verde" introdotto dalla legge di bilancio 2018 per gli interventi di sistemazione a verde degli immobili non occorre che il pagamento avvenga mediante bonifico “parlante”. La nota delle Entrate e un approfondimento sulla detrazione.

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Per il “bonus verde” introdotto dalla legge di bilancio 2018 per gli interventi di sistemazione a verde degli immobili non occorre che il pagamento avvenga mediante bonifico “parlante”, ma è sufficiente il bonifico normale.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate aggiungendo che sui pagamenti effettuati per gli interventi di sistemazione a verde degli immobili non si applica la ritenuta d’acconto dell’8%.

La detrazione

Il bonus verde – ricordiamo – prevede per il 2018 una detrazione dall’Irpef lorda pari al 36% delle spese sostenute  per le seguenti tipologie di interventi eseguiti su unità immobiliari a uso abitativo:

  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzzi
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Rientrano nel novero delle spese per le quali spetta la detrazione anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

A chi spetta il bonus

Hanno diritto alla detrazione i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e che hanno sostenuto le relative spese.

Limite di spesa

La detrazione spetta fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5mila euro (il limite si riferisce alla singola unità immobiliare a uso abitativo). Conseguentemente, la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile.

Ripartizione temporale della detrazione

La detrazione, che va effettuata dall’Irpef lorda, è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Interventi su condomìni

Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo.

In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condòmino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Applicazione di alcune disposizioni previste per gli interventi di recupero edilizio

Il legislatore ha inoltre stabilito – come ricorda una nota riportata anche su Fisco Oggi – che al “bonus verde” vengano applicate alcune delle disposizioni specificamente previste per la detrazione delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (in particolare, si tratta di quelle contenute nei commi 5, 6 e 8, articolo 16-bis, Tuir).
Pertanto, anche con riferimento al nuovo bonus fiscale:

  • se gli interventi che danno diritto all’agevolazione vengono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta del 50%
  • la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio (cfr Dlgs 42/2004), ridotte nella misura del 50%
  • in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.
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