L’Agenzia delle Entrate con una risoluzione ha chiarito alcuni punti in materia di detrazioni per lavori antisismici.
I quesiti
- in caso di scelta del contribuente, la detrazione maggiorata del 70% ovvero dell’80% (c.d. “sismabonus”) possa essere fruita in dieci quote annuali e non in cinque.
- vale anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico quanto chiarito, più in generale, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento alle spese per interventi di manutenzione ordinaria realizzati nell’ambito di interventi più vasti, ossia che qualora la manutenzione ordinaria (ad es. intonacatura e tinteggiatura, rifacimento di pavimenti, etc.) sia necessaria per il completamento dell’opera nel suo complesso, occorre tener conto del carattere assorbente dell’intervento di natura “superiore”rispetto a quello di natura “inferiore” (circ. n. 57/E del 1998).
- il limite massimo di spesa previsto per gli interventi di ristrutturazione (per il 2017 pari ad euro 96.000) sia riferibile anche agli interventi sostenuti sulla medesima unità immobiliare per misure antisismiche.
Le risposte
Nello specifico l’Agenzia ha spiegato che in materia di sismabonus potenziato non è prevista la possibilità di scegliere il numero di rate in cui ripartire la detrazione.
Anche per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche – chiarisce poi la risoluzione – può valere il principio secondo cui l‘intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati.
Infine, le Entrate hanno confermato che per gli interventi di cui all’art. 16-bis del TUIR il limite di spesa agevolabile, attualmente stabilito in euro 96.000 annuali, è unico in quanto riferito all’immobile.
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