Ristrutturazioni in edilizia e detrazioni, la guida aggiornata delle Entrate

  • 27 Settembre 2017

Tra le novità principali introdotte in questa nuova versione ricordiamo quelle riguardanti la ristrutturazione di immobili nelle zone sismiche. La guida aggiornata.

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, aggiornata al 22 settembre 2017.

Tra le novità principali introdotte in questa nuova versione ricordiamo quelle riguardanti la ristrutturazione di immobili nelle zone sismiche.

La legge di bilancio 2017, infatti, ricorda la guida, oltre a stabilire una proroga delle detrazioni al 31 dicembre 2021, ha introdotto specifiche regole per la concessione delle agevolazioni, prevedendo importi più elevati quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.

Inoltre, ha fatto rientrare tra le spese detraibili anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

L’agevolazione fiscale si applica non solo agli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche a quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3). Per l’individuazione delle zone sismiche bisogna sempre far riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).

La misura della detrazione

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 – spiega la guida – per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%.

La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

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