Piano anti-smog bacino padano: in Lombardia da ottobre limiti per biomasse e veicoli

  • 26 Settembre 2017

Dal 1 ottobre 2017 fino al 31 marzo 2018 saranno in vigore in Lombardia i provvedimenti di limitazione dell'utilizzo delle caldaie a biomassa e della circolazione dei veicoli finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell'aria.

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Dal primo ottobre entreranno in vigore nel bacino padano le previsioni emergenziali indicate nel patto anti-smog siglato lo scorso giugno tra le regioni e il Ministero dell’Ambiente.

Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto stanno quindi lavorando per adeguare i sistemi informativi e per coordinarsi con gli enti locali.

L’intesa tra Regioni e Ministero – come spiegava una nota stampa uscita ai margini dell’accordo – ha previsto misure strutturali e attuate allo stesso modo nelle quattro regioni – regole omogenee di accesso alle Ztl, car-sharing, mobilità ciclo-pedonale, distribuzione diffusa di carburanti alternativi, limitazioni alla circolazione – per dare risposte concrete a un’area di oltre 23 milioni di residenti (il 40% della popolazione italiana).

Ad esse si aggiunge lo stanziamento di 16 milioni di euro complessivi da parte del Ministero: 8 milioni per gli eco-bonus delle Regioni, gli incentivi economici per la sostituzione dei veicoli più inquinanti; 8 milioni per ridurre l’inquinamento prodotto dalle attività agricole e zootecniche, promuovendo le buone pratiche.

Sono inoltre allo studio misure sulle tasse automobilistiche e misure di carattere legislativo per accelerare la progressiva diffusione di veicoli a basse o nulle emissioni, in sostituzione delle tecnologie tradizionali come i diesel.

Condivisa, infine, anche la gestione delle situazioni di emergenza legate al superamento dei limiti di inquinamento da PM10, con divieti temporanei anch’essi comuni e omogenei nelle quattro regioni.

Il piano anti-smog in Lombardia

E’ del 18 settembre la delibera con cui la Regione Lombardia ha messo in atto nel proprio territorio le misure previste dal patto.

Dal 1 ottobre 2017 fino al 31 marzo 2018 – spiega una nota stampa – saranno quindi in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione dei veicoli finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e per il miglioramento della qualità dell’aria.

La delibera di Giunta regionale n. 7095 del 18 settembre 2017, infatti, ha stabilito che le limitazioni disposte con le delibere di Giunta regionale n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14 siano applicate secondo una nuova articolazione temporale nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo dell’anno successivo, con inizio dal prossimo 1 ottobre 2017.

Pur avendo anticipato di 15 giorni l’avvio dei provvedimenti, rimangono immodificate le giornate, le fasce orarie e le altre modalità applicative dei divieti strutturali fino ad oggi operanti in Lombardia.

In affiancamento alle regole già vigenti e sopra richiamate limitazioni, la Giunta regionale ha disposto il fermo della circolazione per i veicoli Euro 3 diesel, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo dell’anno successivo, con inizio dal 1 ottobre 2018.

Le nuove limitazioni relative agli autoveicoli Euro 3 diesel si applicheranno nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2, come definite dalla delibera di Giunta regionale n. 2578/14.

Qui di seguito si riporta l’elenco dei Comuni nei quali si applicherà a partire dal 1 ottobre 2018 il divieto della circolazione dei veicoli Euro 3 diesel (Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 1 e 2, dati ISTAT 2014).

Divieti di circolazione dei veicoli vigenti dal 1 ottobre 2017 al 31 marzo 2018

Per quanto attiene le limitazioni vigenti – si legge nella nota della Regione – ricordiamo che l’ambito di applicazione dei provvedimenti di limitazione riguarda sempre i 570 Comuni ricadenti all’interno della Fascia 1 (209 Comuni) e della Fascia 2 (361 Comuni), come individuati negli allegati alla delibera di Giunta regionale n. 2605 del 2 novembre 2011.

Le limitazioni continuano ad applicarsi, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, ai seguenti veicoli:

  • autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti “Euro 0 benzina”);
  • autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti “Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel”).

Ricordiamo che, dal 1 ottobre al 31 marzo, sono attive le limitazioni alla circolazione dei motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 nei Comuni di Fascia 1, nei giorni feriali dalle 7.30 alle 19.30 (in vigore dal 15 ottobre 2016); mentre per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione su tutto il territorio regionale,tutto l’anno, 24 ore su 24.

Il fermo della circolazione si applica all’intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l’esclusione:

  • delle autostrade;
  • delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla delibera di Giunta regionale n.19709/2004 (disponibile in allegato);
  • dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.

Il divieto e le stufe a pellet in Lombardia

Nel periodo autunnale e invernale dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno (a seguito della anticipazione del periodo introdotta dalla delibera di Giunta regionale n. 7095 del 18 settembre 2017) è in vigore anche il divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico poco efficienti alimentati a biomassa legnosa. Per quel che riguarda le stufe a pellet, caminetti e stufe a legna è stato disposto:

• il divieto di installare nuovi generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori alle seguenti classi di appartenenza:

– “tre stelle”, per i generatori che verranno installati dal 1° ottobre 2018; – “quattro stelle, per i generatori che verranno installati dal 1° gennaio 2020;

• il mantenimento in esercizio dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa, se aventi prestazioni emissive non inferiori a quelle per le seguenti classi di appartenenza:

– “due stelle”, per i generatori che saranno in esercizio dal 1° ottobre 2018; – ” tre stelle”, per i generatori che saranno in esercizio dal 1° gennaio 2020.

Per identificare la classe di qualità energetica ed emissiva di un generatore di calore alimentato da biomassa legnosa occorre attenersi all’allegato 2 della Dgr 3 ottobre 2016, n. 5656.

• l’utilizzo di pellet che rispetti le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del Dlgs n. 152/2006 per i generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW. Inoltre, il pellet deve essere certificato conforme alla classe A1 della norma Uni En Iso 17225-2, da parte di un Organismo di certificazione accreditato. Queste disposizioni si applicano dal 1° ottobre 2018.

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