Collocazione del climatizzatore in condominio: i limiti secondo la Cassazione

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Quando si può collocare l'unità esterna di un condizionatore a pompa di calore in uno spazio condominiale condiviso, come un ballatoio comune? Con un'ordinanza seguita ad un ricorso, la Corte di Cassazione lo ricorda: l'uso degli spazi comuni non deve impedirne analogo uso agli altri.

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Ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini”.

Ma c’è “il divieto di alterarne la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.

Questi i principi da rispettare nel collocare i motori delle pompe di calore su spazi comuni, secondo quanto ha ribadito una nuova pronuncia della Corte di Cassazione (allegato in basso, neretti nostri).

Un’ordinanza che, intuitivamente, è applicabile anche per altre apparecchiature che possono essere poste su spazi comuni di un edificio, come un impianto solare termico o fotovoltaico (vedi QualEnergia.it, Come realizzare l’impianto fotovoltaico in condominio).

Al centro del giudizio la lite tra un inquilino e il suo condominio, in provincia di Ravenna, insorta a seguito della collocazione dell’unità esterna del climatizzatore su un ballatoio ad uso comune.

Dopo che sia il giudice di Pace di Ravenna che il tribunale dello stesso capoluogo romagnolo hanno condannato i proprietari della pompe di calore a rimuovere l’apparecchiatura esterna dell’impianto di condizionamento installata a servizio del proprio appartamento e al pagamento delle spese di lite, gli inquilini hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione, che però lo ha respinto.

Secondo i ricorrenti, nei gradi di giudizio precedenti, ci sarebbe stata una falsa applicazione dell’articolo 1102 del Codice Civile, perché la pronuncia impugnata non rispetterebbe il principio della nozione di pari uso della cosa comune.

La Cassazione però ha dato torto ai ricorrenti in quanto la porzione di parete del ballatoio utilizzata non consentirebbe agli altri tre condomini la medesima installazione. L’art. 1102 c.c., si spiega, sarebbe rispettato solo solo nel caso in cui ci fosse spazio per tutti e quattro i condizionatori dei proprietari del ballatoio.

In tema di condominio, infatti, come anticipato, si legge nella sentenza che “ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini (Cass. 16 luglio 2004, n. 13261)”.

Secondo la Cassazione, il Tribunale di Ravenna ha preso una decisione legittima in quanto l’impianto di condizionamento dell’aria installato dai ricorrenti su una porzione di parete del ballatoio “occupando il 60% in superficie disponibile, impediva l’installazione di un analogo apparecchio da parte degli altri condomini del piano.”

In mancanza del consenso di quest’ultimi o di un loro comportamento inerte (Cass. 9 febbraio 2015, n. 2423) – si specifica – l’installazione costituisce una lesione del loro diritto. Né d’altronde può richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte sul godimento turnario o differenziato nel tempo e nello spazio, giacché la stabilità dell’installazione altera, definitivamente, il rapporto di equilibrio tra i condòmini nel godimento dell’oggetto della comunione”.

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