Ristrutturazioni, aggiornata la guida delle Entrate alle detrazioni fiscali

  • 15 Giugno 2017

L'Agenzia dell'Entrate ha pubblicato la versione aggiornata al 14 giugno della guida "Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali". Inserito un paragrafo relativo alle misure antisismiche e quello sulla cessione del credito relativo alla detrazione per interventi condominiali antisismici.

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L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la versione aggiornata al 14 giugno 2017 della guida “Ristrutturazioni edilizie: Le agevolazioni fiscali” (in allegato in basso).

Con l’aggiornamento è stato inserito il paragrafo relativo alle misure antisismiche e quello sulla cessione del credito relativo alla detrazione per interventi condominiali antisismici.

La nuova versione contiene inoltre gli aggiornamenti più recenti relativi alla proroga della maggiore detrazione (Irpef) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le nuove regole per la detrazione (Irpef e Ires) delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche e per la cessione del credito, i beneficiari del diritto alle detrazioni, le agevolazioni sull’acquisto del box auto, i pagamenti.

Di seguito l’elenco di tutte le modifiche contenute nel nuovo testo:
  • proroga della maggiore detrazione (Irpef) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • le nuove regole per la detrazione (Irpef e Ires) delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche e per la cessione del credito
  • beneficiari del diritto alle detrazioni
  • agevolazioni sull’acquisto del box auto
  • pagamenti con bonifici
  • proroga della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
  • con bonifici, la proroga della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

La detrazione

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi). Consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

Questi maggiori benefici sono poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi.

Da ultimo, la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Dal 1° gennaio 2018 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.

La legge di bilancio 2017 ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Per questi acquisti sono detraibili le spese documentate e sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017.

Dal 2017, tuttavia, la detrazione è consentita solo se l’intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.

Infine, riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, la legge di bilancio 2017 ha previsto, oltre alla proroga delle detrazioni fino al 31 dicembre 2021, nuove e più specifiche regole per poterne usufruire, differenziandole a seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio.

A differenza della precedente normativa, per esempio, dal 2017 l’agevolazione riguarda non soltanto gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).

Inoltre, la detrazione può essere ripartita in 5 quote annuali e riguarda tutti gli immobili abitativi e non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive.

La detrazione nei condomini

Quando gli interventi sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta sono più elevate:

  • 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore
  • 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e vanno ripartite in 5 quote annuali di pari importo.

Sismabonus ed ecobonus nei condomini, la cessione del credito

Con due distinti provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, entrambi dell’8 giugno 2017, L’Agenzia ha disposto le modalità attuative per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per determinati interventi caratterizzati da specifiche connotazioni tecniche e riguardanti lavori effettuati sulle parti comuni di edifici.

Per effettuare la cessione del credito, i condòmini, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche denominazione e codice fiscale del cessionario che ha accettato (si veda anche Ecobonus e sismabonus: i provvedimenti attuativi per la cessione del credito).

La guida aggiornata a giugno 2017 (pdf)

Documenti utili

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