Sismabonus, tutto quello che c’è da sapere

Agevolazioni fiscali per la messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e delle attività produttive: guida pratica, normativa, faq e documentazione tecnica.

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Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dedicato una pagina appostita del proprio sito a Casa sicura, il cosidetto sismabonus, l’agevolazione fiscale per la messa in sicurezza antisismica delle abitazioni e delle attività produttive.

La sezione contiene una guida pratica, normativa, faq e documentazione tecnica.

Cos’è il sismabonus

Il sismabonus riguarda costruzioni adibite ad abitazione (prima e seconda casa), ad attività produttive e parti comuni condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, quasi l’intero territorio nazionale.

Per accedere all’agevolazione è necessario classificare il rischio sismico dell’edificio prima e dopo aver effettuato i lavori.

Sarà possibile detrarre nella dichiarazione dei redditi, su un ammontare delle spese non superiore a 96 mila euro, una percentuale variabile dal 50% fino all’85% secondo le tipologie di intervento.

Quali edifici

L’agevolazione si applica a interventi su:

  • abitazioni (prima o seconda casa)
  • parti comuni di condomini 
  • immobili adibiti ad attività produttive.

L’edificio sul quale sono realizzati i lavori deve trovarsi in una zona di rischio sismico 1, 2 (alta pericolosità) o 3 (minore pericolosità), secondo la classificazione sismica del territorio italiano individuata dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003.

Per sapere in quale zona di rischio sismico si trovi il Comune di interesse è possibile consultare il sito web del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri è disponibile la
Classificazione sismica 2015 per Comune in formato excel – aggiornata a marzo 2015.

Quali spese

Possono essere portate in detrazione le spese per:

  • l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza antisismica
  • la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Chi classifica l’immobile e valuta il rischio sismico

La valutazione del rischio sismico e dell’efficacia degli interventi deve essere realizzata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

In particolare,

  • il progettista attesta ufficialmente, compilando e firmando un apposito modulo di asseverazione, la classe di rischio sismico dell’edificio prima dell’intervento e quella che sarà raggiunta dopo i lavori
  • il direttore dei lavori e il collaudatore statico attestano, al termine dell’intervento, se sono stati raggiunti gli obiettivi indicati nel progetto.

La guida pratica, la normativa e tutti i dettagli sul sito del Mit (link)

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