Detrazioni fiscali e capienza: quando si rischia di non sfruttare l’incentivo

Le detrazioni fiscali del 65% per l'efficienza energetica e quelle del 50% per le ristrutturazioni edilizie possono essere sfruttate appieno solo da chi paga le tasse per un importo superiore allo sgravio. Facciamo il punto su capienza fiscale, trasferibilità della detrazione e cessione del credito.

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In questo momento vari interventi di efficienza energetica – come l’installazione di un impianto solare termico o di una pompa di calore – possono usufruire in alternativa di diversi incentivi: le detrazioni fiscali del 65% per l’efficienza energetica, quelle del 50% per le ristrutturazioni edilizie o il contributo del conto termico.

Spesso le somme recuperabili in 10 anni con le detrazioni sono più generose dell’incentivo del conto termico, che però arriva già entro l’anno in diversi casi.

Ad esempio, per un impianto di riscaldamento a pompa di calore aria-aria in sostituzione di una caldaia a gas, a fronte di una spesa di circa 5.200 euro, con le detrazioni del 65% recupereremmo circa 3.880 euro in 10 rate annuali, mentre il contributo del conto termico – che dipende dalle caratteristiche della macchina e dalla zona climatica, sarebbe, di soli 1.100 euro, erogati in un anno, ipotizzando che l’impianto sia in fascia climatica D.

Come verificare la capienza fiscale

Le detrazioni fiscali hanno però un notevole limite: essendo sgravi sull’Irpef o sull’Ires, se ne può beneficiare solo se l’importo che paghiamo come tasse è superiore alla somma da portare in detrazione, o per usare il termine tecnico, solo se c’è un’adeguata capienza fiscale.

Non può dunque sfruttare questo incentivo chi è nella cosiddetta no-tax area, cioè non paga le tasse perché ha un reddito inferiore a una certa soglia: 8.000 euro per dipendenti e pensionati, 4.800 euro per redditi da lavoro autonomo occasionale o diritti d’autore, 500 euro per redditi da terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati, 185,92 euro per redditi esclusivamente da terreni e 28.158,28 euro per compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche.

Ma anche chi deve pagare l’Irpef dovrà verificare che l’imposta dovuta sia superiore agli importi da portare in detrazione: la parte eventualmente eccedente infatti andrà persa.

Le detrazioni poi, come noto, vengono erogate in 10 rate annuali: se in un dato anno non si ha sufficiente capienza, si perde di fatto la rata e non la si recupera.

La capienza si verifica andando a vedere sulla dichiarazione dei redditi l’imposta lorda dovuta e confrontandola con la rata annuale da detrarre da questa.

Ipotizziamo un’Irpef lorda dovuta di 5.000 euro l’anno e l’investimento che citavamo sopra: una spesa di 5.200 euro che, con l’ecobonus del 65%, consente una detrazione di 3.880 euro, in 10 rate da 388 euro l’anno.

In questo caso la capienza è ampiamente assicurata, dato che l’importo detratto annualmente (338 €) è ben al di sotto dell’imposta lorda dovuta (5.000 euro).

Se la capienza viene meno

Poniamo ad esempio che il nostro contribuente per un anno debba invece solo 150 euro di Irpef lorda: per quell’annualità recupererà solo 150 euro dei 388 che potrebbe detrarre.

Se un altro anno ancora ricadesse nella no-tax area, cioè se si trovasse nella condizione di non dover pagare nulla di Irpef, perderebbe l’intera rata annuale di detrazione di 388 euro.

Gli importi che non si riescono a recuperare negli anni in cui si risulta incapienti, va chiarito, non possono essere traslati su altri periodi di imposta.

Cioè, tornando al nostro esempio, se il contribuente su 10 anni, per 8 deve un Irpef lorda di 5.000 euro, per un anno 150 euro e per un altro anno va in no tax area, recupererà 388 euro l’anno negli 8 anni in cui è pienamente capiente (quelli in cui ha un’Irpef lorda di 5.000 euro), 150 euro nell’anno in cui deve solo 150 euro di Irpef lorda e nulla nell’anno in cui è in no tax area.

Come detto, non avrà la possibilità di recuperare la somma se, per ipotesi, l’11° anno tornasse ad essere capiente. Nel nostro esempio, dunque, su 3.880 euro teoricamente detraibili dall’Irpef ne avrebbe indietro solo 3.254.

Quando la detrazione si può trasferire ad altri

Ma – chiederà qualcuno – se in un anno un contribuente risultasse incapiente, non potrebbe “passare” lo sgravio a qualcun altro, ad esempio un familiare convivente con la capienza sufficiente a godere della detrazione?

La risposta è no: i familiari conviventi si possono sì dividere la detrazione, ma devono deciderlo già al momento di pagare l’intervento incentivato.

Può fruire della detrazione infatti anche il familiare convivente di chi possiede o detiene l’immobile sulla base di un titolo idoneo (ad esempio locazione o comodato), ma solo a condizione che abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati o la percentuale della spesa sostenuta dallo stesso sia indicata nella fattura.

Le casistiche in cui le quote della detrazione non utilizzate possono essere trasferite successivamente riguardano esclusivamente il caso della vendita o della donazione dell’immobile o della morte del titolare.

In caso di vendita o di donazione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

L’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese, va precisato, conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

La cessione del credito

Una novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 prevede, in alternativa alla detrazione, la possibilità per i contribuenti che si trovano nella “no tax area”, e dunque incapienti. di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori.

Questa scelta può essere fatta per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016.

La possibilità di cedere il credito stabilita per il 2016 è stata poi estesa fino al 31 dicembre 2017 con la Legge di Stabilità 2017, che ha anche ampliato la possibilità di usufruirne.

Per le spese sostenute nell’anno in corso relative alla riqualificazione energetica degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, che consentono di fruire degli incentivi del 70% e 75%, infatti, la cessione del credito ora è fruibile a tutti i contribuenti, senza limiti di reddito, ed è esercitabile a favore di tutti i soggetti privati (che non siano istituti di credito o intermediari finanziari).

Le modalità applicative della nuova cessione saranno stabilite a breve dalle Entrate (si veda l’analisi che abbiamo pubblicato qui).

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