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Bonus elettrico, novità per i clienti in condizioni di disagio economico

Con il decreto 29 dicembre 2016 il Ministro dello Sviluppo economico ha introdotto importanti modifiche in vigore dal 1 gennaio 2017 alla disciplina del bonus elettrico, cioè quello sconto in bolletta per i clienti che sono in condizioni di disagio economico.

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Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina del bonus elettrico (vedi decreto in basso), cioè quella misura prevista dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007 concernente lo sconto in bolletta per i clienti in condizioni di disagio economico.

In particolare dal 1° gennaio 2017 viene aumentata dal 20% al 30% la riduzione media della bolletta annua ottenibile con il bonus. Anche se incrementerà da 7.500 euro a 8.107,5 euro il tetto ISEE per avere accesso alle agevolazioni. Infine prevista la possibilità della domanda in via telematica.

La nuova disciplina, in attuazione del decreto legislativo n. 102/2014, ha l’obiettivo di migliorare l’efficacia della misura, compensando possibili effetti negativi derivanti dalla riforma tariffaria per i clienti domestici avviata nel 2016, e di semplificare le procedure di accesso alle agevolazioni.

Cosa dice esattamente il decreto?

A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore della compensazione di spesa per la fornitura di energia elettrica a favore dei clienti economicamente svantaggiati è rideterminato dall’Autorità in misura tale da conseguire una riduzione di spesa dell’utente medio, al lordo delle imposte, dell’ordine del 30%.

La richiesta di accesso alla compensazione è riferita ad una sola fornitura di energia elettrica ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti ISEE.

La richiesta può essere trasmessa anche per via telematica con le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia in accordo con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Successivamente, con cadenza triennale l’Autorità aggiorna il valore ISEE, arrotondato al primo decimale, sulla base del valore medio dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in ciascun triennio di riferimento.

L’Autorità, con cadenza annuale, effettua il monitoraggio della misura di cui al presente decreto e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico, al fine dell’adozione di eventuali disposizioni modificative e integrative.

Decreto ministeriale 29 dicembre 2016 (pdf)

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