Eolico, l’Autorizzazione Unica vale per l’impianto e le opere connesse

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Il Tar Campania ha chiarito in una recente sentenza che le infrastrutture complementari a un parco eolico, come elettrodotti e stazioni di trasformazione, non vanno assoggettate a procedimenti diversi dall’Autorizzazione Unica rilasciata in sede di Conferenza dei Servizi.

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Una recente sentenza del Tar Campania (allegata in basso) ha chiarito un aspetto importante sulle procedure che riguardano la realizzazione degli impianti eolici e delle opere connesse.

Secondo i giudici amministrativi, infatti, l’Autorizzazione Unica, rilasciata in sede di Conferenza dei Servizi, vale sia per l’impianto vero e proprio, sia per tutte le infrastrutture indispensabili al corretto funzionamento delle turbine.

La vicenda è iniziata quando il Comune di Bisaccia (AV), ha impugnato il decreto dirigenziale n. 643 del 2012, con cui la Regione Campania autorizzava la società Energia Emissioni Zero a costruire un parco eolico sul territorio comunale con le relative infrastrutture. Parliamo, in dettaglio, di un elettrodotto interrato e un elettrodotto aereo, una stazione di trasformazione 30/150 Kv e una stazione di smistamento a 150 Kv.

Il Comune, in sintesi, si lamentava di due cose: innanzitutto, il provvedimento impugnato avrebbe autorizzato indebitamente, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 387/2003, non solo le pale eoliche, ma anche le opere complementari per connettere l’impianto di produzione energetica alla rete elettrica di trasmissione nazionale. In secondo luogo, il decreto regionale non avrebbe tenuto in debita considerazione gli interessi alla tutela della salute e del territorio sostenuti dal Comune.

Tuttavia, osservano i giudici, il D.lgs. 387/2003 «assoggetta espressamente all’Autorizzazione Unica, di cui al successivo comma 3, la realizzazione non solo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ma anche delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi».

Poco più avanti nella sentenza si legge poi che «l’art. 3 del D.M. 10 settembre 2010 ha specificato che ai fini dell’applicazione dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, devono ricomprendersi, nella nozione di opere connesse, le “opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione”», che è esattamente il caso in cui rientra il progetto presentato a suo tempo dalla società.

Per quanto riguarda, infine, il dissenso espresso dal Comune di Bisaccia, il Tar Campania rileva che «l’Autorizzazione Unica, resa a seguito del meccanismo procedurale della Conferenza di Servizi, costituisce il momento di sintesi della pluralità degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento e che il provvedimento finale rimane demandato, nella sua dimensione conclusiva, alla valutazione discrezionale della Regione, rispetto alla quale il Comune non vanta alcun potere di veto».

La sentenza del TAR Campania

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