Bolletta, nuova decisione Tar: i rincari da MSD vanno pagati

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Si conferma l'accoglimento del ricorso dei consumatori, ma si sbloccano i rincari dovuti ai presunti fenomeni speculativi sul mercato del dispacciamento avvenuti in primavera. Per ora si pagherà, ma ci saranno rimborsi automatici alla conclusione del procedimento per verificare le responsabilità, fissato al 16 febbraio 2017.

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Nuovo capitolo, con capovolgimento della situazione, nella vicenda dei rincari delle bollette elettriche decisi per questo trimestre dall’Autorità per l’Energia e dovuti a presunti fenomeni speculativi sul Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD).

Dopo aver congelato, a fine luglio, gli aumenti per le bollette relative al trimestre in corso, i giudici li hanno sbloccati, imponendo però che vi siano rimborsi automatici qualora i rincari risultino illegittimi nel giudizio di merito,  fissato per il 16 febbraio 2017. 

Con la nuova decisione, pronunciandosi sull’istanza presentata dell’Autorità per l’Energia, il Tar Lombardia, infatti, permette ai venditori di fatturare i rincari per le prossime bollette, vincolando la decisione all’emanazione, entro 40 giorni, “di un provvedimento con il quale siano predeterminate sin d’ora le modalità per la liquidazione e corresponsione automatica, senza necessità di apposita richiesta da parte degli utenti finali, dei rimborsi spettanti a questi ultimi in caso di esito favorevole della controversia”.

Il Tar Lombardia, ricordiamo, a luglio aveva accolto il ricorso dell’associazione dei consumatori Codacons contro la delibera 354/2016, che aveva fissato un aumento del 4,3% per la bolletta elettrica, aumento per un +3,3% dovuto all’impennata anomala dei costi sul MSD, che su questo sito avevamo denunciato già il 20 giugno.

In una seconda pronuncia il Tar aveva respinto le richieste dell’Autorità e confermato la bocciatura degli aumenti, rimandando però la decisione sulle modalità applicative al 15 settembre.

Ora, nella nuova decisione (in allegato in basso) si legge che “l’esigenza di soddisfare le esigenze cautelari rappresentate dai ricorrenti mediante la sollecita definizione nel merito della controversia” debba essere conseguita “contemperando equamente l’interesse dei clienti finali con quello, ad esso contrapposto, all’integrale copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica”.

Da qui la decisione per “una misura cautelare atipica, idonea a soddisfare nella sostanza quanto richiesto in via subordinata dai ricorrenti, ordinando all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico – impregiudicata l’efficacia dei provvedimenti impugnati – di adottare, entro quaranta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, un apposito provvedimento, ad efficacia subordinata all’accoglimento del ricorso, con il quale siano predeterminate sin d’ora le modalità per la liquidazione e corresponsione automatica, senza necessità di apposita richiesta da parte dei clienti finali, dei rimborsi spettanti a questi ultimi in caso di esito favorevole della controversia”.

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