Ristrutturazioni edilizie, il bonus fiscale spetta anche alle coppie di fatto

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che le detrazioni fiscali per le spese di recupero edilizio valgono anche per il convivente more uxorio. Le regole sono cambiate grazie alla legge sulle unioni civili. Non è più necessario il contratto di comodato per usufruire delle agevolazioni.

ADV
image_pdfimage_print

Le detrazioni fiscali del 50-65% valgono anche per il convivente more uxorio: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il punto con la risoluzione n. 64/E (allegato in basso).

Tutto è partito dalla richiesta fatta da una persona che, nel 2015, aveva eseguito lavori di ristrutturazione nella casa di proprietà della sua convivente, condividendo le spese per i vari interventi. Avrebbe potuto usufruire del bonus fiscale?

Come osserva la stessa Agenzia, è stata la norma sulle unioni civili e la disciplina delle convivenze a cambiare recentemente il quadro normativo.

La legge 20 maggio 2016 n. 76, infatti, stabilisce che «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso». Il vincolo giuridico derivante dal matrimonio, quindi, è equiparato a quello prodotto dalle unioni civili.

Inoltre, la nuova legge estende anche alle convivenze di fatto – pur non equiparandole al matrimonio – alcuni diritti in precedenza riservati ai coniugi, come il diritto di visita e assistenza sanitaria.

La medesima legge, evidenzia la risoluzione dell’Agenzia, «riconosce al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto».

In buona sostanza, chiarisce la nota, c’è un legame concreto tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune. Ai fini delle detrazioni fiscali, pertanto, «la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 senza necessità che trovi titolo in un contratto di comodato».

La prassi seguita finora dall’Agenzia, lo ricordiamo, era diversa. Il convivente, che non sia familiare del titolare dell’immobile, poteva beneficiare delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione solo se deteneva l’immobile in questione in virtù di un contratto di comodato.

Vedi anche:

ADV
×