Detrazioni 65%, nelle FAQ ENEA chiarimenti per gli amministratori di condomini

Nel caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica nei condomini, quale documentazione va predisposta e inviata all'ENEA? La risposta è in una delle FAQ pubblicate dall'agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile. Il documento.

ADV
image_pdfimage_print

Per usufruire delle detrazioni fiscali cosa occorre inviare all’ENEA? E come sapere se la domanda è stata accettata o meno e se si può procedere alla detrazione? Questo è solo uno dei 45 quesiti a cui l’ENEA risponde con la pubblicazione delle FAQ sulle detrazioni fiscali (vedi pdf allegato in basso).

Tra queste, chiarimenti anche per gli amministratori di condominio (quesito 13): nel caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica, quale documentazione va predisposta e inviata all’ENEA?

Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari – risponde l’ENEA – occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare:

1) Nel caso di interventi che non comportano la sostituzione di impianto termico:

a) in parti comuni del condominio:

se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico allegato “A” e un allegato “E” del decreto attuativo per l’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata dall’amministratore o da un tecnico abilitato indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;

se gli impianti sono autonomi consigliamo invece di predisporre un allegato “A” e un allegato E per unità immobiliare; in particolare, nell’allegato E da predisporre per ciascuna unità immobiliare si considererà la quota parte di intervento sia in termini dimensionali, sia in termini di spesa, sia in termini di risparmio energetico applicando i millesimi relativi all’intervento sostenuto.

b) sul singolo appartamento:

se l’impianto termico esistente è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” facendo riferimento, per l’involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l’impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l’allegato “E” per il singolo appartamento;

se l’impianto è autonomo, occorre predisporre gli allegati “A” e “E” per il singolo appartamento.

2) Nel caso di interventi (terminati dopo il 15/08/09) che comportano la sostituzione di impianto termico con altro non a biomassa (per il quale caso specifico si rimanda alla faq 27):

se l’impianto termico è centralizzato, occorre predisporre unicamente l’Allegato E riferito all’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata anche dall’amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta anche a nome di altri, indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;

se gli impianti sono autonomi, occorre predisporre un Allegato E per singolo appartamento.

3) Nel caso di interventi ai sensi del comma 344:

a) se l’impianto termico è centralizzato occorre predisporre un unico Allegato “A” e un Allegato “E” per l’intero edificio;

b) se gli impianti sono autonomi consigliamo di predisporre un Allegato “A” e un Allegato “E” per unità immobiliare. Per quanto riguarda il valore dell’Indice di Prestazione Energetica per l’intero edificio che deve essere minore di quello limite riportato nelle tabelle 3 e 4 dell’Allegato “A” al Decreto 11 Marzo 2008 e s.m.i., riteniamo che questo debba essere calcolato come media di tutti gli indici delle varie unità immobiliari pesati sulla singola superficie o volumetria”.

Le FAQ complete (pdf)

ADV
×