Obbligo di rinnovabili negli edifici, problemi e soluzioni

La normativa sull’efficienza energetica in edilizia è sempre più severa e complessa. Ricordiamo che cosa prevede il criticato decreto 28/2011 su consumi energetici e fonti rinnovabili negli edifici e con l’aiuto di due esperti del settore vediamo le possibili combinazioni tecnologiche per adempiere agli obblighi.

ADV
image_pdfimage_print

L’edilizia del futuro ha iniziato il suo cammino, grazie al concetto di NZEB, ossia “near to zero energy building”, contenuto nella direttiva europea 31/2010, recepita nel nostro Paese dalla legge 90/2013 e dai provvedimenti attuativi del 2015 (in particolare il decreto dei requisiti minimi, si veda QualEnergia.it, Efficienza energetica in edilizia, il punto sugli aggiornamenti della normativa).

Progettare una “casa passiva”, in grado di ridurre ai minimi termini il suo fabbisogno energetico, richiede per prima cosa un attento esame dell’involucro, per ottimizzare la sua efficienza.

La partita si gioca su diversi fronti, tra cui l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (sopra 1000 mq di superficie utile). Tale obbligo è stato introdotto dal decreto 28/2011 che, a sua volta, ha accolto la direttiva 28/2009 sulla promozione dell’utilizzo di energia verde.

Gli obblighi di rinnovabili

Il decreto del 2011, fin dalla sua entrata in vigore, ha prestato il fianco ad alcune critiche. Innanzitutto, ricordiamo che gli impianti di produzione di energia termica, come dispone l’allegato 3 del provvedimento, devono coprire attraverso le fonti rinnovabili percentuali crescenti dei consumi energetici previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Ora la quota è pari al 35%, ma da gennaio 2017 gli impianti dovranno raggiungere il 50% della somma di tali consumi negli edifici. Qui si concentrano gli inghippi, come spiega Luca Alberto Piterà, ingegnere e segretario tecnico di Aicarr (Associazione italiana condizionamento dell’aria, riscaldamento e refrigerazione).

Il problema, evidenzia l’esperto, è che le tecnologie come il solare termico, le caldaie a biomasse e le pompe di calore sfruttano l’energia rinnovabile esclusivamente per soddisfare il fabbisogno termico per l’acqua calda e il riscaldamento.

Pompe di calore e raffrescamento estivo

I vari tipi di pompe di calore rientrano a pieno titolo tra gli apparecchi alimentati da fonti rinnovabili, perché utilizzano l’energia solare indiretta, contenuta nell’aria, nell’acqua o nel terreno, per coprire il fabbisogno termico.

Stando perciò alla lettera del decreto, la pompa di calore impiega l’energia rinnovabile solo per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, mentre il calcolo della copertura del 35%, destinato a salire al 50%, va fatto sulla totalità dei consumi, includendo quelli del raffrescamento estivo.

«Ci sono alcuni casi critici – evidenzia allora Piterà – ad esempio gli uffici o i centri commerciali, in cui il fabbisogno energetico è prettamente frigorifero. Inoltre, se l’involucro dell’edificio è molto efficiente e quindi performante, diventa ancora più difficile, a volte quasi impossibile, coprire la quota complessiva di energia rinnovabile».

Il problema, infatti, insorge quando il fabbisogno invernale per il riscaldamento è piuttosto basso e, al contrario, quello estivo per il raffreddamento è particolarmente elevato. In situazioni del genere, l’unico modo per rispettare i calcoli imposti dal decreto 28/2011 sarebbe utilizzare il solar cooling (solare termico abbinato a una macchina frigorifera ad assorbimento), ma questa tecnologia, spiega l’ingegnere di Aicarr, non è sempre una soluzione ottimale e praticabile nelle diverse zone climatiche.

Teleriscaldamento e impossibilità tecnica

Per derogare all’obbligo stabilito dal decreto, ci sono due soluzioni, aggiunge Piterà. La prima è allacciare l’edificio a una rete di teleriscaldamento, in grado di coprire l’intera richiesta di calore per la produzione di acqua calda e il riscaldamento.

C’è però il rischio di una contraddizione, perché l’allegato 3 non specifica le caratteristiche che deve possedere il sistema: ad esempio, se la rete di teleriscaldamento è alimentata con un combustibile fossile, allora non può rientrare nella generazione da fonti rinnovabili.

La seconda soluzione per derogare al decreto 28/2011 è che il progettista attesti l’impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi d’integrazione, dopo aver valutato tutte le possibili combinazioni tecnologiche, per esempio a causa di qualche problema tecnico o perché, eseguendo gli interventi previsti dal decreto stesso, potrebbe verificarsi un’alterazione incompatibile con il carattere o l’aspetto di un edificio storico vincolato.

Le soluzioni per il residenziale

Tornando all’ambito prettamente residenziale, abbiamo chiesto a Marco Delle Curti, ingegnere esperto di edilizia sostenibile, quali sono gli elementi di forza e debolezza del decreto 28/2011.

Il punto, osserva più in generale Delle Curti, «non è la normativa, ma la sensibilità del cliente. Se tutto è visto come un obbligo cui ottemperare, allora si cercano soluzioni di minima spesa, come mantenere piccole caldaie a gas e affidare la quota rinnovabile a stufe a pellet o altre configurazioni, mirate solamente a rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica».

Il problema più importante da affrontare, prosegue l’ingegnere, è l’efficienza dell’involucro. L’edificio dev’essere ben coibentato e senza ponti termici. Risolto questo nodo, «le strade sulla produzione sono infinitamente più ampie e tutte in discesa». La combinazione tecnologica più utilizzata in assoluto è la pompa di calore aria-acqua abbinata con il fotovoltaico.

Le pompe di calore geotermiche, chiarisce Delle Curti, hanno generalmente un impatto maggiore, poiché la spesa di trivellazione delle sonde o dei pozzi, confrontata con la modesta differenza di resa media stagionale rispetto a una macchina ad aria, consente di raggiungere la parità di costo solo dopo molti anni. L’utilizzo di pompe aria-acqua, inoltre, consente di installare sistemi di riscaldamento/climatizzazione radianti, che assicurano un benessere ambientale superiore a quello degli apparecchi aria-aria.

Vincoli storici/ambientali

Per quanto riguarda, infine, le circostanze in cui è possibile non ottemperare agli obblighi del decreto 28/2011, Delle Curti evidenzia che «gli unici casi che mi è capitato di affrontare sono legati a costruzioni in zona a vincolo ambientale, o dotate di un proprio vincolo storico. In entrambe le situazioni, il fotovoltaico non è installabile sulla copertura dell’edificio, ma mentre nel caso della tutela storica mi è capitato di poter montare i pannelli solari su immobili accessori, previo accordo con la locale soprintendenza; quando il vincolo è ambientale questa soluzione, di solito, non è percorribile. Rimane, tuttavia, la possibilità di ottemperare alle disposizioni sulla produzione di acqua calda sanitaria e calore/climatizzazione estiva attraverso le pompe di calore, la cui unità esterna va collocata in modo da mascherarla alla vista».

ADV
×