Bonus mobili e detrazioni fiscali: aggiornamento alla guida dell’Agenzia delle Entrate

  • 22 Marzo 2016

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo aggiornamento, a marzo 2016, della guida fiscale sul Bonus Mobili ed elettrodomestici. Il documento e il link alle guide aggiornate al 2016 sulle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica e per le ristrutturazioni edilizie.

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un nuovo aggiornamento a marzo 2016 della guida fiscale sul Bonus Mobili ed elettrodomestici.

L’aggiornamento si è reso necessario per integrare il chiarimento dato nella circolare 3/E del 2 marzo 2016, che specifica che si ha diritto al bonus mobili anche quando non si fa una ristrutturazione vera e propria, ma ci si limita a sostituire una caldaia, purché ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.

Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% – si ricorda nel documento dell’Agenzia – per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’acquisto deve essere effettuato nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016.

Per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

La detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici – lo ricordiamo – si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche). 

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euroriferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici). Inoltre, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

Si veda anche:

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